Iva e «Pa», nuove regole da gennaio

Si fa strada l’ipotesi di applicazione solo alle fatture che vengono emesse dall’inizio del 2015
Potrebbe essere la data di emissione a distinguere le fatture verso la Pubblica amministrazione a cui si applica lo split payment da quelle che possono arrivare al traguardo seguendo il regime ordinario. A orientarsi verso questa soluzione, che toglierebbe parecchi dubbi a operatori e amministrazioni, potrebbe essere il regolamento attuativo del nuovo meccanismo per i pagamenti pubblici prevista dalla legge di stabilità, regolamento ormai praticamente pronto per la firma del ministro dell’Economia.
Il fattore tempo è essenziale nella vicenda dello split payment che, dopo l’accelerazione impressa dalla versione definitiva della manovra per “accertare” 700 milioni di maggiori entrate al bilancio pubblico senza aspettare il via libera definitivo della commissione europea, è partito “senza rete” e ha moltiplicato i dubbi operativi su cui fornitori e amministrazioni sono in ansiosa attesa di risposte ufficiali. 
Uno dei più rilevanti è legato proprio alla decorrenza del nuovo meccanismo, tema su cui la norma (comma 629 della legge 190/2014) si limita a riferirsi alle «cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate» a partire dal 1° gennaio. Questa indicazione, però, non spiega molto, soprattutto nel mondo pubblico, in cui la strada che porta dalla fattura al pagamento è spesso lunga e tortuosa. In pratica, l’esigenza di una disciplina transitoria serve a chiarire il trattamento da riservare a due casi principali:?quello di una fattura emessa nel 2014, con esigibilità immediata (anche per l’Iva dovuta all’Erario, quindi) ma pagata nel 2015 e quello di una fattura emessa nel 2014 con esigibilità differita, mentre l’applicazione dello split payment è pacifica per le fatture nate quest’anno, ovviamente a prescindere dal momento in cui scatta l’esigibilità.
Con la piena ripresa dell’operatività dopo il periodo festivo, è massima l’esigenza per gli enti pubblici di sapere quali pagamenti vadano fatti con il vecchio metodo e quali invece debbano seguire le nuove regole.?La differenza non è da poco, anche lo split payment va comunicato al fornitore e apre una serie di problemi di contabilizzazione.
In un primo tempo è stato ipotizzato di fissare il passaggio dal vecchio al nuovo regime in base alla data di esigibilità dell’Iva, facendo rientrare nell’ambito dello split payment anche i vecchi documenti a esigibilità differita, ma una soluzione più drastica sembra quella di indicare il discrimine nella data della fattura, escludendo quindi dal nuovo sistema tutti i documenti emessi prima del 1°?gennaio. Questa ipotesi ha il pregio della linearità, e risolve anche i problemi originati dai casi di pagamenti effettuati in parte nel 2014 e in parte nel 2015 (caso non marginale visti i problemi di cassa di molte pubbliche amministrazioni), ma può forse rendere più difficile centrare gli obiettivi di entrata stimati dal Governo.
Nonostante i tanti interrogativi, gli enti non possono però fermare i pagamenti perché, oltre a far scattare gli interessi di mora, questa scelta avrebbe effetti negativi sull’indicatore di tempestività dei pagamenti e sugli obblighi di certificazione delle fatture scadute.
Nell’urgenza di dover saldare le fatture gli enti, una volta che i documenti sono contabilizzati come di consueto, possono effettuare la trattenuta dell’Iva utilizzando lo stesso meccanismo impiegato per le ritenute erariali operate come sostituto d’imposta. Quindi l’impegno sul quale è contabilizzata la fattura è utilizzato per il pagamento al fornitore del solo imponibile, la quota relativa all’Iva è trattenuta e contabilizzata in un apposito capitolo delle partite di giro o servizi per conto terzi, da dove sarà effettuato il mandato per il versamento all’Erario. 
È chiaro solo che la novità non riguarda le fatture che rientrano nel regime del reverse charge e le prestazioni soggette alla ritenuta di acconto (professionisti come revisori, eccetera). Non sono previste esclusioni, invece, per le operazioni effettuate tramite l’economato, quindi anche i pagamenti delle fatture urgenti di modico valore effettuate tramite i fondi economali incappano nel nuovo meccanismo. 
Infine, gli operatori degli enti pubblici devono prestare fin da subito la massima attenzione a questo nuovo meccanismo di pagamento, poiché l’omissione o il ritardato versamento dell’Iva trattenuta ai fornitori comporta - a loro carico - la sanzione del 30% dell’importo non versato (comma 633 della legge 190/2014).
Fonte: Il sole 24 ore autore Patrizia Ruffini Gianni Trovati

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