La dichiarazione Iva può semplificare la richiesta di rimborso

Nel modello l’attestazione per evitare le garanzie
La dichiarazione Iva 2015 (dopo l’approvazione definitiva dei modelli) rappresenta il primo vero test delle novità portate dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014). In particolare, trovano immediato riflesso nel modello dichiarativo le modifiche in materia di rimborso del credito annuale Iva (per il restyling del modello TR per i rimborsi trimestrali c’è ancora tempo, in quanto deve essere disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2015).
In base alla nuova formulazione dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, possono essere eseguiti, senza obbligo di prestare garanzie e senza altri adempimenti specifici, i rimborsi d’importo fino a 15mila euro, parificando così la soglia a quella prevista per la compensazione dei crediti in assenza di visto di conformità o della sottoscrizione del revisore.
Ai fini del calcolo del limite, ancorché il dato normativo permetta una diversa lettura, la circolare 32/E/2014 ha indicato che deve farsi riferimento non alla singola richiesta, ma alla somma degli importi chiesti a rimborso per l’intero periodo d’imposta.
Per i rimborsi di ammontare superiore a tale importo, invece, la garanzia è obbligatoria solo se chi chiede il rimborso è un soggetto “pericoloso” (soggetti cessati, imprese “giovani”, contribuenti accertati nel biennio precedente, anche per imposte diverse dall’Iva e per importi “rilevanti” ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4, lettera b). Negli altri casi, invece, basta presentare la dichiarazione munita di visto/sottoscrizione e produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti i requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva.
Le istruzioni al modello riprendono quanto indicato nella circolare 32/E/2014, confermando che la dichiarazione sostitutiva è resa mediante sottoscrizione del riquadro presente nel rigo VX4 e che occorre conservare la dichiarazione di atto notorio firmata dal contribuente e la copia del suo documento d’identità.
Stessa procedura per l’attestazione di “operatività” al fine di escludere l’applicazione della normativa sulle società di comodo. Come precisato a commento del rigo VA15, il Dlgs 175/2014 ha elevato a 5 i periodi d’imposta in perdita (o 4 in perdita e uno con un reddito inferiore al minimo) necessari per far scattare la disciplina. Non si deve però fare confusione: se si è di comodo nel 2014, quale che sia il motivo, il credito non è rimborsabile (né cedibile e neppure compensabile “orizzontalmente”) e sarà perso definitivamente se tale condizione perdura per tre esercizi consecutivi, in presenza di ricavi inferiori ai minimi di legge nel 2012, 2013 e 2014. Non compila il campo 6 del rigo VX4 chi è tenuto a prestare la garanzia per obbligo o per scelta; per esempio, è tenuto a garantire il credito chi presenta il modello senza visto (o senza sottoscrizione) o che non vuol rendere la dichiarazione sostitutiva di notorietà. Nel rigo VX5, invece, s’indica l’importo da portare in detrazione nell’anno successivo o che s’intende compensare in F24.
Per le compensazioni, le regole non sono cambiate. Sono libere fino a 5mila euro. Oltre tale soglia, e fino a 15mila euro, occorre prima aver presentato la dichiarazione annuale. Per le compensazioni oltre 15mila euro, la dichiarazione va presentata con il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di chi esercita il controllo contabile.
In ogni caso, se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale sia per l’uno (rimborso) che per l’altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la dichiarazione sostitutiva. La circolare, inoltre, conferma che il limite per la compensazione e quello per il rimborso “viaggiano” separati e che si guarda all’utilizzo del credito e non al suo importo complessivo.
Si può quindi chiedere un rimborso di 12mila euro e compensare un importo uguale, senza bisogno di apporre il visto (né far sottoscrivere la dichiarazione), né presentare la dichiarazione sostitutiva, ancorché i due importi cumulati superino la soglia di 15mila euro.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli Massimo Sirri
GLI ESEMPI
IL RIMBORSO IVA
01 LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Alfa Srl mostra un’eccedenza a credito annuale pari a 250mila euro, di cui chiede a rimborso 150mila euro mentre i restanti 100mila euro verranno utilizzati in compensazione
Il credito è maturato a fronte dell’intensa attività nei confronti di operatori non residenti
Il rimborso viene richiesto munendo la dichiarazione di visto di conformità e fornendo l’attestazione di solidità patrimoniale e di regolarità contributiva
02 L’INDICAZIONE NEL MODELLO
Nel rigo VX4 indicherà 150mila euro (l’importo che intende chiedere a rimborso campo 3, indicherà il codice «3», relativo alle operazioni non imponibili
Non potendo accedere all’erogazione prioritaria del rimborso e non rientrando nella casistica dei subappalti non dovranno essere compilati né il campo 4 né il 5
Nel campo 6 indicherà il codice «1», in quanto la dichiarazione viene dotata di visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta le condizioni individuate dall’articolo 38-bis, comma 3, del Dpr 633/1972
LE OPERAZIONI FUORI CAMPO 
Deve essere resa l’attestazione con la quale si dichiara che non si rientra tra i soggetti di comodo
Per essere esonerati dalla prestazione della garanzia bisogna poi dichiarare la sussistenza dei requisiti di «solidità» patrimoniale e di regolarità contributiva richiesti dal nuovo articolo 38-bis del Dpr 633/1972
Nel rigo VX5 indicherà invece il residuo credito Iva, da destinare alla compensazione
01 IL CASO
Nel 2014 Beta Srl ha effettuato 50mila euro di cessioni di beni fuori campo ex articolo 7-bis del Dpr 633/1972. Si tratta di una triangolare nella quale Beta, in qualità di promotore, ha acquistato da una società svizzera facendo spedire la merce direttamente presso il proprio cliente olandese)
Ha anche effettuato prestazioni di servizi generiche (rientranti quindi nell'articolo 7-ter del Dpr 633/1972) nei confronti di operatori comunitari, per un totale di 15mila euro 
02 LA COMPILAZIONE
Le operazioni extraterritoriali sono soggette dal 2013 all’obbligo di fatturazione e dal medesimo anno concorrono alla formazione del volume d’affari
Queste saranno quindi indicate nel rigo VE34 (le stesse operazioni, nel modello Iva dell'anno precedente trovavano spazio nel VE39)
Le operazioni non concorrono alla formazione del pro rata di detrazione, e quindi non devono essere indicate nel rigo VF34, colonna 8, in quanto si riferiscono a cessioni di beni e prestazioni di servizi che se fossero state territoriali non avrebbero generato limitazioni alla detrazione.
Per le extraterritoriali cambia la compilazione
Revisione ampia per l’indicazione in dichiarazione delle operazioni extraterritoriali. Si tratta di quelle fuori campo Iva (articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972) per le quali è stata emessa fattura in base all’articolo 21, comma 6-bis, del decreto Iva, ossia cessioni/prestazioni verso un soggetto che è debitore dell’imposta in un altro Stato Ue e operazioni rilevanti fuori del territorio comunitario. Quest’anno vanno indicate in VE34, anziché nel rigo VE39, come avveniva nella dichiarazione per il 2013, ma concorrono comunque al volume d’affari (rigo VE40), pur essendo irrilevanti per il raggiungimento dello status d’esportatore abituale e del plafond per acquisti senza applicazione dell’imposta.
Per la detrazione Iva sugli acquisti o importazioni di beni/servizi relativi a tali operazioni, occorre distinguere. Trattandosi di operazioni che, se effettuate in Italia, darebbero il diritto di detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972, gli acquisti “correlati” si riepilogano nei corrispondenti righi del quadro VF. Invece, in caso di operazioni che, se fossero territorialmente rilevanti, non consentirebbero la detrazione, gli acquisti afferenti vanno riportati in VF18 (solo imponibile).
La distinzione serve anche per compilare correttamente il rigo VF34 destinato a determinare la percentuale di detrazione da pro rata. Le prime (operazioni che darebbero il diritto di detrazione, se territoriali) vanno escluse dall’importo di rigo VF34, campo 5, al fine di evitare che il loro ammontare entri ulteriormente nel calcolo del pro rata, essendo già comprese in VE34 e concorrendo dunque al volume d’affari (VE40) rilevante per il computo. Le seconde, anch’esse riportate in VE34, vanno invece indicate nel rigo VF34, campo 8, dovendo poi essere detratte sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto che fissa la percentuale del pro rata da segnalare nel campo 9 dello stesso rigo.
L’operatore in regime di pro rata e anche esportatore abituale, per determinare correttamente l’ammontare dell’Iva ammessa in detrazione (VF37), deve applicare la percentuale indicata in VF34, campo 9, non solo all’imposta sugli acquisti che è stata effettivamente addebitata dai fornitori (VF23), ma anche a quella “virtuale” che non è stata pagata perché l’esportatore ha utilizzato il plafond e che va indicata nel rigo VF35. Dal risultato ottenuto, applicando il pro rata a tutta l’Iva, sia a quella assolta che a quella teorica (ossia non pagata grazie al plafond), si detrae poi l’imposta che l’operatore non ha pagato ai fornitori o in dogana, così da pervenire al corretto importo di Iva detraibile.
Inoltre gli esportatori abituali devono fornire nel VE30 un maggior dettaglio, rispetto all’anno scorso, delle operazioni non imponibili che concorrono al plafond. Sul punto si può ritenere che il riferimento non vada inteso in senso letterale alle sole cessioni e prestazioni all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, bensì anche a tutte le altre operazioni che rilevano per il plafond (servizi internazionali ex articolo 9, per esempio), consentendo così la quadratura con i dati forniti nelle dichiarazioni d’intento.

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