Le nuove regole del ravvedimento

Il nuovo ravvedimento operoso introdotto dalla legge di stabilità 2015 è in vigore dal 1° gennaio e si applica immediatamente, a prescindere dal momento di commissione della violazione.
A patto che non siano stati ancora notificati al contribuente l’atto di accertamento e liquidazione o l’avviso bonario. Diventa fondamentale, dunque, decidere se fare la regolarizzazione spontanea o aspettare la notifica del Pvc.
Ai blocchi di partenza il nuovo ravvedimento operoso, senza ostacoli anche in presenza di attività di controllo avviate o concluse. Le nuove regole sono in vigore dal 2015, ma è ragionevole ritenere che possano essere applicate anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015 su annualità già oggetto di attività ispettiva iniziata e conclusa.
Diventerà fondamentale, allora, decidere se convenga effettuare la regolarizzazione spontanea nelle more tra la fase di controllo fiscale e la notifica dell’atto di accertamento (quantificando il costo dell’operazione) oppure attendere tranquillamente la notifica del Pvc (per valutare poi quali rilievi eventualmente ravvedere).
Il periodo da monitorare
Per i tributi amministrati dalle Entrate - non operando più la preclusione del comma 1, primo periodo dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 - il ravvedimento è bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, compresi gli avvisi bonari. Dato che tra la chiusura delle operazioni di controllo e l’emanazione dell’avviso di accertamento devono trascorrere almeno 60 giorni (salvo casi motivati di particolare urgenza, comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente) questo è il lasso di tempo prudenzialmente da monitorare.
Rispetto al Ddl, il testo definitivo della legge 190/2014 prevede una nuova fattispecie di ravvedimento che attiene alle violazioni già oggetto di contestazione. La nuova lettera b-quater) dell’articolo 13, dispone che la sanzione minima è ridotta a 1/5 se la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione avviene «dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4». La ratio è allineare il costo al momento in cui il contribuente decide di intervenire. Il ravvedimento a constatazione avvenuta è certamente meno spontaneo rispetto a quello effettuato in un momento precedente e quindi è ragionevole costi di più.
Il fatto che la fattispecie prevista dalla nuova lettera b-quater) si renda applicabile solo dopo la “constatazione della violazione” lascia intendere che anche dopo l’apertura della verifica - e fino a quando la violazione non sia stata effettivamente constatata - il contribuente può provvedere al ravvedimento spontaneo, fruendo delle maggiori riduzioni previste dalle lettere precedenti alla b-quater) (a scalare da 1/10 a 1/6 in relazione al momento in cui è stato commesso l’errore o l’omissione). Per le attività di controllo iniziate nel corso del 2014, quindi, occorrerà distinguere le violazioni già rilevate nel Pvc da quelle invece non ancora formalmente contestate.
Infine, la nuova lettera b-quater) non si applica alle violazioni previste negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del Dlgs 471/1997, che regolano le sanzioni in tema di violazioni documentali in tema di emissione di ricevute e scontrini fiscali, di documenti di trasporto e di installazione dei registratori di cassa.
Ricordiamo che per le violazioni dichiarative il perfezionamento del ravvedimento presuppone oltre al pagamento delle maggiori imposte, sanzioni ridotte e interessi, anche la ripresentazione della dichiarazione correttiva dell’originaria infedele (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998).
Pvc: adesione e ravvedimento
Tendenzialmente il ravvedimento delle contestazioni già rilevate è meno conveniente rispetto alla definizione dei Pvc ex articolo 5-bis del Dlgs 218/1997, disposizione abrogata dalla legge di stabilità, ma solo a partire dal 1° gennaio 2016.
L’adesione al Pvc ex articolo 5-bis comportava il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/6 mentre nel nuovo ravvedimento le sanzioni sono ridotte a 1/5. Quindi, ipotizzando un Pvc con una sola violazione constatata, applicare le nuove regole costerà di più rispetto al precedente istituto e comporterà altri svantaggi, visto che non sarà possibile accedere al versamento rateizzato e la liquidazione del dovuto dovrà essere effettuata direttamente dal contribuente.
Va però tenuto presente che grazie al nuovo ravvedimento sarà possibile provvedere a correggere con le sanzioni ridotte i singoli rilievi elevati, senza dover necessariamente prestare acquiescenza all’intero processo verbale di constatazione come, invece, era previsto dall’abrogato articolo 5-bis del Dlgs 218/1997. E questo, va sottolineato, è certamente un grande vantaggio nella maggioranza dei casi.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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