Le nuove regole del ravvedimento
Il nuovo ravvedimento operoso introdotto dalla legge di stabilità 2015 è in vigore dal 1° gennaio e si applica immediatamente, a prescindere dal momento di commissione della violazione.
A patto che non siano stati ancora notificati al contribuente l’atto di accertamento e liquidazione o l’avviso bonario. Diventa fondamentale, dunque, decidere se fare la regolarizzazione spontanea o aspettare la notifica del Pvc.
Ai blocchi di partenza il nuovo ravvedimento operoso, senza ostacoli anche in presenza di attività di controllo avviate o concluse. Le nuove regole sono in vigore dal 2015, ma è ragionevole ritenere che possano essere applicate anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015 su annualità già oggetto di attività ispettiva iniziata e conclusa.
Diventerà fondamentale, allora, decidere se convenga effettuare la regolarizzazione spontanea nelle more tra la fase di controllo fiscale e la notifica dell’atto di accertamento (quantificando il costo dell’operazione) oppure attendere tranquillamente la notifica del Pvc (per valutare poi quali rilievi eventualmente ravvedere).
Diventerà fondamentale, allora, decidere se convenga effettuare la regolarizzazione spontanea nelle more tra la fase di controllo fiscale e la notifica dell’atto di accertamento (quantificando il costo dell’operazione) oppure attendere tranquillamente la notifica del Pvc (per valutare poi quali rilievi eventualmente ravvedere).
Il periodo da monitorare
Per i tributi amministrati dalle Entrate - non operando più la preclusione del comma 1, primo periodo dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 - il ravvedimento è bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, compresi gli avvisi bonari. Dato che tra la chiusura delle operazioni di controllo e l’emanazione dell’avviso di accertamento devono trascorrere almeno 60 giorni (salvo casi motivati di particolare urgenza, comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente) questo è il lasso di tempo prudenzialmente da monitorare.
Rispetto al Ddl, il testo definitivo della legge 190/2014 prevede una nuova fattispecie di ravvedimento che attiene alle violazioni già oggetto di contestazione. La nuova lettera b-quater) dell’articolo 13, dispone che la sanzione minima è ridotta a 1/5 se la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione avviene «dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4». La ratio è allineare il costo al momento in cui il contribuente decide di intervenire. Il ravvedimento a constatazione avvenuta è certamente meno spontaneo rispetto a quello effettuato in un momento precedente e quindi è ragionevole costi di più.
Il fatto che la fattispecie prevista dalla nuova lettera b-quater) si renda applicabile solo dopo la “constatazione della violazione” lascia intendere che anche dopo l’apertura della verifica - e fino a quando la violazione non sia stata effettivamente constatata - il contribuente può provvedere al ravvedimento spontaneo, fruendo delle maggiori riduzioni previste dalle lettere precedenti alla b-quater) (a scalare da 1/10 a 1/6 in relazione al momento in cui è stato commesso l’errore o l’omissione). Per le attività di controllo iniziate nel corso del 2014, quindi, occorrerà distinguere le violazioni già rilevate nel Pvc da quelle invece non ancora formalmente contestate.
Infine, la nuova lettera b-quater) non si applica alle violazioni previste negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del Dlgs 471/1997, che regolano le sanzioni in tema di violazioni documentali in tema di emissione di ricevute e scontrini fiscali, di documenti di trasporto e di installazione dei registratori di cassa.
Ricordiamo che per le violazioni dichiarative il perfezionamento del ravvedimento presuppone oltre al pagamento delle maggiori imposte, sanzioni ridotte e interessi, anche la ripresentazione della dichiarazione correttiva dell’originaria infedele (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998).
Pvc: adesione e ravvedimento
Tendenzialmente il ravvedimento delle contestazioni già rilevate è meno conveniente rispetto alla definizione dei Pvc ex articolo 5-bis del Dlgs 218/1997, disposizione abrogata dalla legge di stabilità, ma solo a partire dal 1° gennaio 2016.
L’adesione al Pvc ex articolo 5-bis comportava il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/6 mentre nel nuovo ravvedimento le sanzioni sono ridotte a 1/5. Quindi, ipotizzando un Pvc con una sola violazione constatata, applicare le nuove regole costerà di più rispetto al precedente istituto e comporterà altri svantaggi, visto che non sarà possibile accedere al versamento rateizzato e la liquidazione del dovuto dovrà essere effettuata direttamente dal contribuente.
Va però tenuto presente che grazie al nuovo ravvedimento sarà possibile provvedere a correggere con le sanzioni ridotte i singoli rilievi elevati, senza dover necessariamente prestare acquiescenza all’intero processo verbale di constatazione come, invece, era previsto dall’abrogato articolo 5-bis del Dlgs 218/1997. E questo, va sottolineato, è certamente un grande vantaggio nella maggioranza dei casi.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi
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