L’innalzamento delle soglie di punibilità riguarderà anche i procedimenti in corso

Sarà più difficile, in futuro, essere incriminati per il delitto di dichiarazione infedele: la soglia di punibilità è innalzata da 50 mila a 150 mila euro ed è esclusa dalla rilevanza penale la non corretta classificazione dell’inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali.
Il nuovo delitto di dichiarazione infedele, in base alle modifiche contenute nello schema di decreto delegato sulla certezza del diritto (in attuazione della delega fiscale), scatterà nei confronti di chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. È necessario, però, che siano superate congiuntamente le seguenti soglie di punibilità: 
l’imposta evasa dovrà essere superiore, con riferimento a ciascuna imposta, a 150 mila euro (attualmente è 50 mila euro);
l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, dovrà essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 3 milioni di euro (attualmente 2 milioni). 
Il principio del favor rei
È previsto poi che non si tenga conto della non corretta classificazione dell’inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. Questa circostanza è particolarmente importante perché oggi nella determinazione dell’imposta evasa, e quindi ai fini dell’integrazione della fattispecie illecita, rientrano anche i costi realmente sostenuti ma ritenuti indeducibili dall’amministrazione finanziaria per le più svariate ragioni.
Per il principio del favor rei, di queste nuove disposizioni, decisamente vantaggiose per il contribuente, potranno avvalersi anche coloro che hanno procedimenti penali in corso per i quali occorrerà conseguentemente:
decurtare dall’imposta ritenuta evasa quella derivante da costi indeducibili ma reali; 
prevedere l’archiviazione/assoluzione se la soglia di imposta evasa è al di sotto dei 150 mila euro perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 
L’ipotesi per i sostituti d’imposta
È introdotta poi un’altra ipotesi di dichiarazione infedele che interessa i sostituti di imposta. Sarà punito con la reclusione da un anno a tre anni chi indicherà nella dichiarazione annuale di sostituto d’imposta un ammontare dei compensi, interessi e altre somme inferiore a quello effettivo, se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza è superiore a 50 mila euro. 
Questa previsione, con ogni probabilità è stata introdotta per evitare censure di incostituzionalità rispetto alla fattispecie di omesso versamento delle ritenute prevista dall’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000(così come è avvenuto per l’omesso versamento Iva).
È singolare, però, che la soglia di punibilità (aumentata per tutti i delitti in questione a 150mila euro), in questo caso sia fissata a 50mila euro.
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi

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