Lo «split payment» si affianca alla fatturazione elettronica

Il fornitore che emetterà fattura nei confronti di uno dei soggetti indicati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72 incasserà solamente l’imponibile e non più l’imposta.
La legge di stabilità cerca di combattere l’evasione Iva attraverso un nuovo meccanismo denominato «split payment», che necessiterà, comunque, del rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Si tratta di un sistema di versamento dell’imposta che vede coinvolto direttamente il cessionario o committente, qualora esso sia uno dei soggetti indicati nella nuova disposizione: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico e, infine, enti pubblici di assistenza e beneficenza o di previdenza, purché non risultino debitori d’imposta.
La procedura
Da un punto di vista operativo, il fornitore di beni o servizi che ha come cliente uno dei soggetti elencati dovrà emettere una normale fattura, ossia composta dall’imponibile e dall’imposta, ove dovuta. Il nuovo meccanismo, infatti, scatta nella successiva fase di pagamento da parte del cessionario o del committente che, con la nuova disposizione, dovrà spaccare in due l’importo: imponibile da una parte e imposta dall’altra. Mentre il primo sarà da corrispondere direttamente al fornitore, l’imposta dovrà, invece, essere versata direttamente nella casse dell’Erario secondo modalità e termini che dovranno essere fissati con decreto del ministro dell’Economia.
In attesa di maggiori istruzioni in merito al nuovo meccanismo, che si affianca all’obbligo di emissione della fattura elettronica, da un punto di vista pratico appare evidente che in presenza di incassi parziali si dovrà necessariamente procedere all’annullamento del debito Iva per l’imposta riferita alla somma incassata. L’Iva a debito, registrata nel momento dell’emissione della fattura, andrà, infatti, stornata dal conto del cliente, visto che verrà da quest’ultimo versata allo Stato.
Gli esclusi
Esclusi dalla nuova disposizione sono tutti quei soggetti che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito, come espressamente previsto dal secondo comma del nuovo articolo 17-ter.
Rimborso privilegiato
Infine, per i fornitori coinvolti nel nuovo sistema di pagamento dell’imposta, la legge di stabilità ha previsto anche un canale di rimborso privilegiato dell’Iva a credito. Essi, infatti, saranno inseriti tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, ma limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni poste in essere con il nuovo regime: non incassando più l’imposta, il cessionario o committente risulteranno, infatti, cronicamente a credito.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

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