Necessario evitare i rischi di doppia imposizione

Le disposizioni sullo split payment Iva nei rapporti con la Pubblica amministrazione sono formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, ma senza il decreto sulle modalità tecniche di attuazione del nuovo sistema sono molti i dubbi sulla sua concreta implementazione soggettiva, oggettiva e procedurale.
Sul piano soggettivo, lo split payment non trova applicazione generalizzata ma interessa le sole operazioni poste in essere con i soggetti esplicitamente citati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72. Si tratta dei medesimi soggetti nei confronti dei quali si applica la normativa sulla esigibilità differita, elencati all’articolo 6, comma 5 del decreto Iva. Questo elenco, a giudizio del Fisco, è tassativo (si veda la circolare 8/E/2009), pertanto non consente applicazioni per analogia ad altri enti pubblici.
Sul piano oggettivo, lo split payment interessa tutte cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, sia che agiscano in veste commerciale o istituzionale. Le sole operazioni escluse concernono quelle per le quali si applica il reverse charge e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 
Quanto alle problematiche procedurali, le maggiori difficoltà si riscontrano nella gestione della fase transitoria. Lo split payment interessa le operazioni la cui esigibilità dell’Iva sorge dal 1° gennaio 2015. Ciò implicherebbe, in assenza di novità, il coinvolgimento anche delle cessioni/prestazioni fatturate prima di questa data in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, che rappresenta la modalità ordinaria di fatturazione nei confronti della Pa(circolare ministeriale 328/97). Tuttavia, potrebbero esservi dei casi in cui la fattura è stata emessa con esigibilità immediata e la relativa Iva è stata regolarmente liquidata e versata dal cedente/prestatore anteriormente al 1° gennaio 2015 nonostante il mancato pagamento del corrispettivo. In tal caso, l’esigibilità è stata determinata dal pagamento dell’Iva all’Erario, avvenuto prima del 2015, sicché tale casistica non ricade nello split payment. Se la relativa fattura recava la dicitura «esigibilità immediata», la Pa non dovrebbe effettuare lo split payment, altrimenti si verrebbe a determinare un caso di doppia imposizione. Se, invece, la fattura non recava alcuna indicazione circa l’esigibilità immediata, è opportuno che il cedente/prestatore comunichi tale circostanza al cliente Pa chiedendo la non applicazione dello split payment. 
Una problematica affine si verifica nel caso di cessione del credito verso la Pa incorporato in fatture ad esigibilità differita. In questa situazione, per prassi, il cedente versa l’Iva all’Erario all’atto della cessione del credito, anticipando, così, l’esigibilità dell’imposta. Al debitore ceduto viene notificata la cessione del credito senza alcun riferimento alle sorti dell’Iva (già versata al momento della cessione). In questa eventualità, il rischio è che il cliente ceduto ritenga l’operazione soggetta a split payment, trattandosi di una operazione pagata dopo il 1° gennaio 2015 e quindi, dalla sua prospettiva, con Iva diventata esigibile dopo quella data. Di conseguenza, il cliente Pa corrisponderà al nuovo titolare del credito il solo valore dell’imponibile, mentre l’Iva verrà versata direttamente all’Erario. L’originario cedente/prestatore, allora, si vedrebbe costretto a restituire al cessionario del credito (la banca) l’importo dell’Iva già versata al momento della cessione del credito, subendo una doppia imposizione. Anche in questo caso, si può ritenere che l’operazione, in quanto l’esigibilità della relativa Iva è stata determinata (dal versamento) prima del 1° gennaio 2015, non rientri nello split payment. Quindi, potrebbe essere sufficiente comunicare tale circostanza al cliente Pa chiedendo di non applicare lo split payment ovvero, in caso di rifiuto, ci sarebbero gli estremi per richiedere il rimborso dell’Iva pagata in eccesso.
Il sole 24 ore autore Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

Commenti