Neocostituite fuori dalle perdite sistemiche

Società neocostituite da meno di sei anni escluse dalla disciplina delle perdite sistemiche. È l’interpretazione fornita ieri dall’agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata.
Il presupposto necessario per l’applicazione dell’articolo 2, comma 36-decies e seguenti, del Dl 138/2011 che attrae al regime delle comodo le società con perdite sistematiche è rappresentato dal fatto che la società abbia a valle un numero di periodo d’imposta su cui monitorare le perdite reiterate, almeno pari a quello minimo di osservazione previsto dalla norma. Una conferma visto che il principio era già stato espresso dalle Entrate con la precedente circolare 25/E/2012 (risposta 6.2).
Per effetto delle modifiche varate con l’articolo 18 del Dlgs 175/2014, il periodo di osservazione previsto dall’articolo 2, comma 36-decies, è stato prorogato dai 3 ai 5 periodi d’imposta precedenti, si poneva il dubbio se la regola si applicasse ancora o meno in relazione al nuovo periodo di osservazione.
L’Agenzia lo confermato. E la risposta ha anche aggiunto che, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera m) del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 87956/2012 che consente la disapplicazione dello speciale regime presuntivo per il primo periodo d’imposta, di fatto le società dovranno ora interrogarsi in merito all’eventuale condizione della perdita sistematica solo dal settimo periodo successivo alla costituzione. In pratica quindi escludendo sempre il primo periodo e valutando i successivi cinque.
Il 2014 sarà il primo periodo interessato dall’applicazione delle nuove regole. Pertanto le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare costituite dal 2009 in avanti restano sempre escluse dalla disciplina. Si dovranno porre il problema della verifica, infatti, solo quelle costituite in precedenza e relativamente al periodo di osservazione 2009-2013. In relazione a tale quinquennio laddove sussistessero i presupposti previsti dalla normativa (5 anni in perdita o quattro in perdita e uno con utile inferiore al minimo) ed in assenza di una specifica causa di disapplicazione o di esclusione, la società si qualificherà come di comodo con tutte le conseguenze del caso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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