Omesso reverse charge al riparo

Nessuna sanzione per l’omesso reverse charge, poiché l’adempimento «è e resta solo formale». È quanto ha stabilito la Ctp di Milano (sentenza 11698 del 22 dicembre 2014, presidente D’Andrea e relatore Pagliaro), in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea che ha escluso l’applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di irregolarità commesse in materia di “inversione contabile” ai fini Iva.
La commmissione tributaria provinciale si è pronunciata sul caso di una società italiana che aveva omesso di autofatturare una prestazione di servizi fornita da un’impresa statunitense e che, per questo, era stata raggiunta da una sanzione pari al 100% dell’imposta. 
La controversia riguardava solo la legittimità della sanzione, poiché lo stesso ufficio impositore aveva riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva, inizialmente negato e poi ammesso in base alle conclusioni della Corte di giustizia europea (cause C-95/07 e C-96/07), la cui valenza è stata consacrata dalla risoluzione 56/E/2009 e ribadita dalla circolare 35/E/2013. In pratica, i giudici milanesi percorrono l’«ultimo miglio» del cammino tracciato dalla sentenza della Corte Ue dell’11 dicembre 2014 (caso Idexx, causa C-590/13). 
Questa pronuncia, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Cassazione in merito alla rilevanza (formale o sostanziale) delle violazioni al regime dell’inversione contabile, ha definitivamente sancito che non perde il diritto alla detrazione il soggetto che non osserva le disposizioni sul reverse charge, dato che si tratta di norme che dettano “requisiti formali” per l'esercizio di tale diritto.
Alla stessa conclusione, del resto, è immaginabile che sarebbero approdati anche i giudici europei, se solo tale in via pregiudiziale proponendo di verificare la compatibilità comunitaria con il principio di proporzionalità della sanzione prevista per simili fattispecie (dal 100 al 200% dell’imposta). Infatti, una sanzione avente l’effetto sostanziale di privare il contribuente del diritto di detrarre il tributo - come avviene quando la penalità è pari all’imposta (fino a duplicarla) - appare sproporzionata nel caso in cui non siano accertate frodi o danni per l’Erario. 
Questo orientamento è consolidato nella giurisprudenza europea (si veda la sentenza C-284/11). Altre pronunce hanno già considerato non punibili i contribuenti (Ctp Reggio Emilia 238/3/14). Anche la dottrina condivide la posizione (Aicd 8/2011): anche se ancora non è stata avviata alcuna procedura d’infrazione contro l’Italia, si sottolinea come la normativa (articolo 6, comma 9 bis, Dlgs 471/97) determini una discriminazione fra le sanzioni per violazione del reverse charge nelle operazioni con l’estero, applicabili in misura piena e quelle per le omologhe violazioni interne (sanzionate con il 3% dell’imposta nei casi d’irregolare assolvimento dell’Iva). 
In attesa che sul tema si esprima anche la Cassazione, la stessa amministrazione potrebbe portare a termine il ragionamento sotteso alle statuizioni della sentenza C-590/13 (non può esservi sanzione “sostanziale” se la violazione è solo formale). La circolare 77/E/2001 lascerebbe margini sufficienti per giudicare le condizioni di non punibilità della condotta degli operatori, quando non vi è danno erariale e i controlli non sono stati pregiudicati. 
Finte: Il sole 24 ore autori Massimo Sirri Riccardo Zavatta

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