Per il socio di Srl cade lo spartiacque dell’anno

La partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente preclude l’accesso o la permanenza nel nuovo regime forfetario di determinazione del reddito assoggettato a imposta sostitutiva del 15 per cento. Si tratta di una previsione già presente nel regime dei minimi con imposta del 5% ma che sembra presentare una differenza significativa. 
Il regime a forfait della legge di stabilità 2015 stabilisce che costituisce causa ostativa all’applicazione del regime forfetario la partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali di cui allicolo 5 del Tuir o srl trasparenti di cui all’articolo 116 del Tuir. A tal fine, è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell’ambito dell’impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica. 
Di contro, non costituisce causa di esclusione dal regime in esame il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.
Va osservato che il riferimento alla contemporaneità tra l’esercizio dell’attività e la partecipazione societaria comporta che non sussiste la causa ostativa se la cessione della partecipazione o la fuoriuscita dalla società è avvenuta prima dell’ingresso del nuovo regime forfetario, anche nel medesimo esercizio. 
Pertanto, analogamente a quanto previsto nel regime dei minimi, è possibile accedere al regime agevolato nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente venga ceduta prima del 1° gennaio dell’anno per il quale si intende applicare questo regime.
Si ipotizzi per esempio che Caio, esercente attività d’impresa, nel contempo sia socio della Alfa srl che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’articolo 116 del Tuir. Si supponga, inoltre, che nel corso del 2014 Caio abbia ceduto la sua partecipazione nella Alfa srl. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla norma, Caio può, a decorrere dal 1° gennaio 2015, applicare il regime forfetario in quanto la causa di esclusione è stata rimossa con la cessione della partecipazione avvenuta entro il 31 dicembre 2014.
A differenza di quanto previsto dalla normativa del regime dei minimi, nel regime forfetario è consentito l’accesso anche quando l’inizio della nuova attività avviene in corso di anno e nello stesso anno, prima dell’avvio dell’attività, si cede la partecipazione o si fuoriesce da una società di persone o da una srl trasparente. In sostanza, è possibile che per il medesimo esercizio il contribuente dichiari un reddito determinato forfetariamente e un reddito derivante dalla partecipazione in società trasparenti; ciò che rileva è che la partecipazione sia ceduta prima dell’avvio dell’attività. In tal senso si esprime chiaramente la relazione illustrativa al provvedimento sui forfetari.
Nel regime dei minimi l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate era stata diversa in quanto necessariamente l’accesso al regime era condizionato alla cessione della partecipazione prima del 1° gennaio dell’anno per il quale si intendeva applicare il regime agevolato.
La differente interpretazione potrebbe essere derivata dalla diversa formulazione delle due norme che appaiono identiche ma sono diverse in una parola: infatti, la norma dei minimi fa riferimento alla «contestualità» fra regime di favore e partecipazione in soggetti trasparenti, quella sui forfetari fa riferimento alla «contemporaneità».
Ai fini dell’applicazione della causa ostativa (e questo vale anche per i minimi) sembra che a nulla rilevi la circostanza che la partecipazione non comporti una effettiva ingerenza nella gestione della società. Se, ad esempio, un imprenditore è anche (contemporaneamente) socio accomandante in una sas, lo stesso non può accedere al regime forfetario (o deve uscirne).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Miele

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