Per il visto sui rimborsi il professionista utilizza la vecchia check list

Valido il set di controlli per le compensazioni
Il visto di conformità Iva cambia pelle e diventa (quasi sempre) l’unica alternativa percorribile alla prestazione di garanzia per una richiesta di rimborso del credito (annuale o trimestrale) di importo superiore a 15mila euro. La novità (prevista dal nuovo testo dell’articolo 38-bis Dpr 633/72, come modificato dall’articolo 13 del Dlgs 175/2014) è stata commentata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 30 dicembre, la quale, tuttavia, non ha affrontato gli aspetti operativi di questa “mutazione genetica” . 
Tre, in particolare, sono le questioni che meritano approfondimenti. Il primo riguarda il perimetro dei controlli da effettuare per rilasciare una fedele attestazione sulla dichiarazione Iva portante un credito sopra soglia. A tutt’oggi, gli operatori dispongono della “check list” di verifiche tratteggiata sulla scorta di quanto previsto in sede di prima applicazione dalla circolare 57/E/2009, dettata quando il “visto” era finalizzato a consentire la compensazione orizzontale e non i rimborsi. In proposito si può, allo stato, ritenere che tale set di controlli sia sufficiente per vistare la dichiarazione Iva 2015 con credito superiore a 15mila euro da chiedere a rimborso, anche perché il tempo a disposizione per innovare le metodologie già rodate sarebbe veramente scarso. Peraltro, la stessa circolare 32/E afferma che l’apposizione del visto «è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva».
In secondo luogo, tali verifiche andrebbero adattate per essere applicate all’istanza trimestrale (modello TR), la quale, a sua volta, andrà modificata per prevedere l’attestazione da parte del professionista o la equivalente sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. In proposito è lecito pensare a qualche semplificazione nelle verifiche. In questo caso, comunque, c’è qualche mese in più a disposizione per i chiarimenti.
Infine, sorge il dubbio se un modello TR con credito “sopra soglia” vada ora vistato anche per chi intende solo operare in compensazione orizzontale (e non chiedere alcun rimborso). Pur se una risposta positiva potrebbe sembrare maggiormente soddisfacente a livello sistematico, si ritiene che, ove il legislatore avesse voluto questo effetto, avrebbe modificato l’articolo 10 del Dl 78/2009. Il fatto che questa disposizione, con cui venne introdotto l’obbligo del visto per le compensazioni “sopra soglia”, sia rimasta invariata, porta a ritenere che nulla sia mutato sotto questo aspetto, che non può evidentemente essere modificato in via meramente interpretativa. Si tratterebbe, peraltro, di una “complicazione” rispetto alla situazione previgente, in palese contrasto con le finalità del provvedimento.
Va osservato che la circolare 32/E riconosce (al paragrafo 2.2.1) che il “plafond” di 15mila euro va considerato separatamente per i rimborsi e per le compensazioni, di modo che una richiesta contemporanea di 10mila euro a rimborso e altrettanti in compensazione non necessita di alcun “visto”, anche se la somma complessiva supera l’importo di 15mila euro. 
Secondo l’Agenzia, entrambi i limiti vanno considerati come annuali e non riferiti a ogni richiesta. Se è comprensibile la finalità di questa affermazione, il testo letterale della norma è pacificamente differente. Va però, a onor del vero, ricordato che già il limite di 5mila euro per le compensazioni andava così considerato, e così era stato interpretato il precedente limite dei 10 milioni di lire per l’esonero da garanzia (risoluzione 165/E/2000 e circolari 146/E e 211/E del 1998).
LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE I chiarimenti contenuti nella circolare e i nodi da sciogliere
PUNTI FERMI DA CHIARIRE
1- Il visto che consente di ottenere i rimborsi e quello che consente la compensazione orizzontale sono differenti?
No. Il visto di conformità è unico in entrambi i casi (tuttavia per il rimborso occorre anche la dichiarazione sostitutiva). Nessuna differenza anche tra rimborsi “in procedura ordinaria” e quelli “in procedura semplificata”
Nel caso in cui si voglia richiedere il rimborso del credito Iva annuale, vanno modificati i controlli che normalmente si effettuano sulla dichiarazione per rilasciare il visto di conformità?
No. In considerazione del fatto che (come riconosciuto dall’agenzia delle Entrate) il visto di conformità è unico in entrambi i casi, si ritiene che i controlli debbano sempre essere i medesimi
2- Il limite di 15.000 euro per le compensazioni come incide con il limite per i rimborsi?
Il “plafond” di 15.000 euro è distinto tra compensazioni e rimborsi, per cui si possono cumulare
E se si deve apporre il visto sul modello TR del primo trimestre 2015?
Allo stato attuale non ci sono chiarimenti (manca anche il nuovo modello che preveda l’apposizione del visto). Si ritiene che alcuni controlli possano essere semplificati
3- Nei rimborsi con procedura semplificata, va sempre presentata la garanzia?
No, come nei rimborsi ordinari la garanzia scatta solo in casi particolari o quando, al di fuori di tali ipotesi, il contribuente decide di non avvalersi del visto di conformità (o della sottoscrizione sostitutiva ad opera dell’organo di controllo)
Occorrerà il visto di conformità per compensare orizzontalmente crediti da modello TR superiori (nell’anno) a 15.000 euro?
La disciplina specifica non è mutata, per cui si ritiene che non vi siano novità sotto questo aspetto. Novità, peraltro, che introdurrebbero un adempimento attualmente non previsto, a scapito della volontà di semplificare
4- C’è differenza tra visto rilasciato dal professionista e sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo?
No, i controlli da effettuare sono i medesimi e gli effetti sono gli stessi. Il professionista, per poter rilasciare l’attestazione, deve compiere alcune attività preliminari (iscrizione presso la Dre, stipula di polizza, abilitazione Entratel) che non sono richieste all’organo di controllo
Nell’ambito dei rimborsi, come si correlano il limite di 15.000 euro per la dichiarazione annuale con quello per i rimborsi trimestrali?
Nella compensazione i limiti sono distinti, per cui dovrebbe essere così anche per il rimborso. Tuttavia l’Agenzia per i rimborsi fa sempre riferimento a un limite annuo unico. Il punto andrebbe meglio chiarito
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

Commenti