Per l’operatività decide l’Intrastat

Il provvedimento direttoriale del 15 dicembre 2014, che contiene le modalità d’iscrizione al Vies, non fa esplicitamente riferimento all’obbligo di effettuare la segnalazione per i soggetti che prestano o ricevono servizi «generici» (articolo 7-ter del decreto Iva) in ambito intracomunitario. 
Quest’obbligo non è previsto dalla norma e non è neppure richiamato espressamente dalla circolare 31/E/2014. Il rinvio al regolamento Ce 904/2010 contenuto nell’articolo 35, comma 7-bis, del Dpr 633/72 (citato anche nell’intestazione e nei riferimenti normativi del provvedimento), tuttavia, consente di ritenere che occorra essere inclusi nel Vies anche per rendere o ricevere queste prestazioni, così come, del resto, aveva precisato l’agenzia delle Entrate (circolare 39/E/2011) a proposito della precedente disciplina.
L’obbligo di iscrizione
L’articolo 31 del regolamento, in effetti, prevede che chi è interessato a effettuare cessioni intraUe o prestazioni di servizi «intracomunitarie», deve poter ottenere conferma dell’iscrizione al Vies della propria controparte. A rigore, l’obbligo dovrebbe sussistere solo se le prestazioni sono effettivamente imponibili Iva e non si tratta, invece, di servizi esenti o non imponibili nello Stato del committente. Questa conclusione appare in linea con il fatto che le prestazioni cui si riferisce l’articolo 2 del regolamento sono quelle da dichiarare negli elenchi riepilogativi previsti all’articolo 262 della direttiva 2006/112, da cui sono esclusi i servizi che non comportano l’effettivo assolvimento dell’imposta (come è nel caso delle prestazioni non imponibili in base all’articolo 9 del Dpr 633/72, per esempio). D’altra parte, se così non fosse, l’obbligo d’iscrizione al Vies anche per chi rende o riceve prestazioni generiche, ma non soggette a imposta, mal si concilierebbe con la condizione di mantenimento dell’operatività «intracomunitaria» che è subordinata, con le nuove regole, proprio alla presentazione di almeno un elenco Intrastat (beni o servizi) in un periodo di quattro trimestri consecutivi, adempimento che non potrebbe essere eseguito da chi presta o riceve solo prestazioni ex articolo 7-ter non imponibili o esenti, perché non tenuto a trasmettere il modello riepilogativo.
I motivi di esclusione
Agganciandosi ai motivi che comportano l’esclusione dal Vies, bisogna anche notare che il provvedimento sembra indicare, come unica causa di esclusione dall’anagrafe degli operatori autorizzati, la mancata presentazione di almeno un Intrastat nel periodo considerato.
La circolare 31/E, tuttavia, precisa che questa è solo «una prima ragione» di esclusione, facendo intuire che il provvedimento emanato non assolve integralmente le funzioni assegnate a quello previsto dal comma 15-bis dell’articolo 35 del decreto Iva. Questo dovrebbe indicare infatti le modalità operative per l’inclusione nella banca dati, «nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima». A questo punto, bisognerebbe precisare, però, se ci sarà un ulteriore provvedimento o se mantengano una residua validità i provvedimenti 2010/188376 e 2010/188381, emanati quando era in vigore la precedente disciplina, e che prevedevano la valutazione di specifici elementi di rischio per l’inclusione nel Vies o per l’esclusione.
Fonte: il sole 24 ore 

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