Primi chiarimenti sul «nuovo» ravvedimento in tema di IMU e TASI

L’IFEL specifica che il termine dei novanta giorni non può «legarsi» alla dichiarazione
È chiaro che, in ragione del rinvio di cui all’art. 16 del DLgs. 473/97 alle norme generali del DLgs. 472/97, il ravvedimento operoso possa trovare applicazione in merito alla fiscalità locale.
Però, non tutte le modifiche apportate all’art. 13 del DLgs. 472/97 dalla L. 190/2014 possono operare.
Tra l’altro, l’art. 13 comma 1-bis del DLgs. 472/97, introdotto dalla L. 190/2014, stabilisce che le precedenti lett. b-bis) e b-ter) concernono solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Quindi, per i tributi locali rimane lo “sbarramento temporale” di cui alla lett. b) del citato art. 13.
Nell’interessante nota IFEL dello scorso 19 gennaio sono contenuti diversi chiarimenti relativi al menzionato argomento.
Per prima cosa, in tema di fiscalità locale si applica la “nuova” lettera a-bis), pertanto se il ravvedimento, nel caso dei tardivi versamenti, avviene entro novanta giorni dalla data di commissione della violazione, la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo.
Viene a pieno titolo confermata la linea di Eutekne.info sulla decorrenza dei novanta giorni (si veda “«Nuovo» ravvedimento operoso alla prova delle sanzioni ridotte” del 22 dicembre 2014).
Ai sensi della “nuova” lettera a-bis), la sanatoria deve avvenire entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, nei tributi “istantanei”, dal momento di commissione della violazione.
Nel caso dei tardivi versamenti, il termine, anche nei tributi “periodici” (ammettendo, cosa criticata come si dirà dall’IFEL, che siano tali IMU e TASI), non può che decorrere dalla data di commissione della violazione, pena l’irrazionalità del sistema.
Prendiamo il caso del primo acconto IMU.
Come prevede l’art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011, il termine per il pagamento della prima rata scade il 16 giugno, mentre la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, ragion per cui non è possibile affermare che il ravvedimento ex art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 debba avvenire entro novanta giorni dal termine ultimo per la dichiarazione. Così facendo, se il contribuente si ravvedesse entro il 30 giugno dell’anno successivo fruirebbe della riduzione a 1/8 (applicandosi la lettera b) mentre se si ravvedesse entro i novanta giorni successivi, quindi entro il 28 settembre sempre dell’anno successivo, fruirebbe della riduzione a 1/9.
Il discorso, aggiungiamo noi, è diverso se si tratta di sanare la violazione di dichiarazione infedele, caso in cui è corretto computare il termine dal momento di presentazione della dichiarazione.
IMU e TASI sono tributi “istantanei”
Detto ciò, l’IFEL afferma che l’IMU e la TASI, a differenza di quanto detto dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la circ. 29 aprile 2013 n. 1, non possono essere annoverate tra i tributi “periodici”, in quanto l’obbligo dichiarativo sussiste quando inizia il possesso dell’immobile e va “reiterato”, in linea di massima, nella misura in cui si verifichino fatti tali da cagionare un aumento dell’imposta.
Da questo deriva che il termine per fruire del ravvedimento ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97 coincide con l’anno dalla violazione, e non con il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa.
Allora, i tardivi versamenti IMU avvenuti nell’anno 2014, ferma restando la possibilità di sanarli entro novanta giorni ai sensi della lettera a-bis), possono essere ravveduti entro l’anno, quindi se si tratta del secondo acconto, entro il 16 dicembre 2015.
Per prudenza, comunque, a nostro avviso sarebbe bene riferirsi al 30 giugno 2015, facendo riferimento al termine di presentazione della dichiarazione; infatti, lo “sforamento” del termine, a differenza di quanto può dirsi per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, può, anche dopo la L. 190/2014, cagionare il disconoscimento del ravvedimento.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

Commenti