Procedura a tre vie per i servizi di pulizia

Dal 1° gennaio 2015 è sempre più complicato emettere le fatture per i servizi di pulizia, in quanto la novità del reverse charge, introdotta dalla legge di Stabilità 2015, riguarderà solo i documenti Iva emessi nei confronti dei soggetti passivi Iva e non, per esempio, verso le persone fisiche o i condomini. Per questi ultimi, si deve continuare ad addebitare l'imposta, applicando anche la ritenuta se il committente è un condominio. Ora, quindi, le imprese di pulizie hanno tre diverse modalità di emissione delle fatture, a seconda delle caratteristiche soggettive del proprio cliente.
L'articolo 17, commi 5 e 6, del Dpr . 633/1972, prevede una deroga al principio generale che obbliga solo i «soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili» a versare dell’Iva, in quanto viene previsto che, per determinate operazioni, il «pagamento dell'imposta» debba essere effettuato dal cessionario del bene o dal committente del servizio, se soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Con questo meccanismo il reverse charge, il cedente o il prestatore emettono una fattura «senza addebito d'imposta» e con l’annotazione «inversione contabile» e l'indicazione della relativa norma. Il cliente deve integrare il documento ricevuto «con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta» e deve registrarlo sia nel registro delle fatture emesse «entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese», sia nel registro degli acquisti «ai fini della detrazione». Quindi l’imposta, registrata sia a debito sia a credito, nella sostanza non viene versata dal cliente, a meno che non vi siano dei limiti alla detrazione, come accade ad esempio quando il cliente è soggetto all’indetraibilità per il pro-rata, causato da operazioni esenti.
Naturalmente il reverse charge non si applica se il cliente è un soggetto privo di partita Iva. Ciò accade spesso nel settore delle pulizie, dove molte fatture vengono emesse, oltre che a persone fisiche, anche a condomìni, i quali devono dotarsi solo di codice fiscale, essendo solo sostituti d'imposta (circolari 6 novembre 2000, n. 204/E e Dre Emilia Romagna 4 dicembre 2012, n. 909-54414), a meno che non siano considerati società di fatto, con obbligo di partita Iva (risoluzione 10 agosto 2012, n. 84/E, relativa al fotovoltaico). Per i servizi di pulizia verso questi soggetti (persone fisiche o condomini senza partita Iva), le regole di fatturazione non sono cambiate dal 1° gennaio 2015, quindi si continua ad emettere le fatture con Iva. Per quelle verso i condomìni (con o senza amministratore), poi, non va dimenticata la ritenuta d’acconto del 4%, che deve essere trattenuta dal 1° gennaio 2007, come prevede dell'articolo 25-ter del Dpr 600/73, su tutti i corrispettivi per «prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi» effettuate nell'esercizio di impresa (codice tributo 1019 per acconto Irpef o 1020 se la prestazione è stata resa da una società di capitali).
Se la fattura è emessa verso soggetti passivi Iva (imprese o professionisti), oltre a non applicare la ritenuta d'acconto del 4% (come accadeva prima), dal 1°?gennaio 2015 non deve essere esposta l'Iva e va riportata la dicitura «reverse charge, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), dpr n. 633/1972».
Questa novità riguarda tutte le operazioni «effettuate» dal 1° gennaio 2015, quindi, considerando che si tratta di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del relativo corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se il documento Iva viene emesso prima del pagamento. Quindi, al di fuori di quest'ultimo caso, anche per le prestazioni del 2014, pagate nel 2015, si applicherà il reverse charge.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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