Ravvedimento operoso. Un anno con il doppio regime

Nell’ambito del processo di revisione dell’istituto del ravvedimento operoso, la legge di stabilità prevede - dal 1° gennaio 2016 - anche l’abrogazione delle norme riguardanti alcuni istituti deflattivi del contenzioso:
l’adesione al Pvc (articolo 5-bis del Dlgs 218/97);
l’adeisione ai contenuti dell’invito al contraddittorio (articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies Dlgs 218/97 per redditi e Iva e articolo 11, comma 1-bis, per le altre imposte indirette).
Viene inoltre abolita anche la cosiddetta acquiescenza “rafforzata” di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del Dlgs 218/97 che prevede la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia all’impugnazione (1/3 di quelle irrogate), qualora l’avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall’invito al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del Dlgs 218/97. 
La relazione illustrativa chiarisce che le abrogazioni vanno collegate al “superiore disegno” di riformulazione delle disposizioni sul ravvedimento che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché egli stesso possa, di sua iniziativa, correggere errori e omissioni. Nel nuovo impianto ideato dal legislatore, infatti, questi istituti saranno integralmente assorbiti dalle nuove fattispecie previste al comma 1 della lettera b-ter) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97 che prevede un’analoga riduzione ad 1/6 delle sanzioni in caso di ravvedimento spontaneo. Il tutto coordinato con la possibilità di attivare l’istituto in questione anche laddove siano iniziate attività di verifica che diano luogo, per l’appunto, all’emissione di un Pvc o di un invito al contraddittorio.
L’abrogazione va a regime dal 2016. I commi 638 e 639 della legge di stabilità 2015 recano, infatti, un sistema transitorio che risponde alla logica di assicurare l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell’accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo (pari a circa un anno). Le disposizioni relative all’adesione al Pvc e agli inviti al contraddittorio continueranno, pertanto, ad applicarsi agli atti in materia di imposte sui redditi e Iva consegnati fino al 31 dicembre 2015. Nella relazione illustrativa è chiaramente indicato, invece, che sono immediatamente operative le disposizioni che disciplinano il “nuovo” ravvedimento con la naturale conseguenza che queste ultime si sovrapporranno, per tutto il 2015, con quelle dell’adesione ai Pvc e definizione degli inviti.
In ultima analisi, l’introduzione della nuova lettera b-quater) al comma 1 del Dlgs 472/97 porterà con ogni probabilità a una disparità di trattamento tra istituti che fino a oggi prevedevano la stessa modalità di definizione agevolata. Si tratta, in particolare, dei contribuenti che ricevono la notifica di un invito al contraddittorio e di quelli a cui viene inoltrato un Pvc. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, in caso di “nuovo” ravvedimento operoso, stando ad una interpretazione letterale della norma, troverebbe applicazione la riduzione (ad 1/5) di cui alla neo introdotta lettera b-quater). Qualora, invece, venisse notificato un invito al contraddittorio il contribuente potrebbe applicare la più conveniente riduzione (ad 1/6) di cui alla precedente lettera b-ter). 
A prima vista tale differente trattamento appare difficilmente giustificabile stando al contenuto sostanzialmente analogo dei due atti, salvo che non si voglia presupporre l’intenzione del legislatore di premiare, con uno sconto più consistente sulle sanzioni, le situazioni dove la violazione è solo presupposta (inviti al contraddittorio) in quanto richiede un ulteriore confronto con il contribuente rispetto a quelle nella quale la stessa è già stata contestata (Pvc).
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini

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