Resta illecito non versare le ritenute o l’Iva e usare crediti non spettanti

Restano i reati di omesso versamento di Iva, ritenute e di indebita compensazione, seppur con soglie di punibilità più alte per i primi due. La scelta fatta con lo schema di decreto attuativo della delega fiscale sulla certezza del diritto, quindi, è stata quella di non abrogare gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto legislativo 74/2000 ma di innalzare le soglie di punibilità per gli omessi versamenti Iva e ritenute da 50mila a 150 mila euro, con ciò non risolvendo i dubbi che le norme pongono in termini di coerenza del sistema penalistico.
Inoltre, nel reato di omesso versamento di ritenute, è ritenuto punibile anche chi non ha certificato le ritenute operate dai sostituti, ma che sono dovute in base alla stessa dichiarazione, evitando le discriminazioni sorte in passato (quando era punibile solo chi avesse dichiarato e anche certificato le ritenute).
Invariata invece la fattispecie di indebita compensazione. Anche per questi reati, tuttavia, vale la previsione che, se si estingue il debito tributario, il reato è estinto.
L’omesso versamento secondo i giudici
In definitiva, sopravvivono i reati di omesso versamento nonostante le forti critiche per l’equiparazione, sul piano del disvalore penale, della condotta del contribuente che dichiara l’imposta dovuta, ma non provvede al versamento, alle condotte più gravi di chi non dichiara o mette in atto condotte fraudolente o simulatorie.
Peraltro, negli ultimi anni, spesso gli omessi versamenti si sono verificati in occasione di situazioni di crisi di liquidità dell’impresa, quindi senza una espressa volontà della stessa di non adempiere all’obbligazione tributaria.
Il tema è stato più volte oggetto di analisi da parte della giurisprudenza, che si è occupata della sanzionabilità dell’omesso versamento determinato da una condizione oggettiva di impossibilità di adempiere.
Con le sentenze 37424 e 37425 del 2013, le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che, nonostante il reato di omesso versamento sia illecito omissivo proprio a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare l’imposta, deve considerarsi assente il requisito soggettivo della colpevolezza quando l’impossibilità sia dipesa da una mancanza effettiva di disponibilità di risorse, considerata «forza maggiore» in base all’articolo 45 del Codice penale e idonea a recidere il nesso di causalità tra la condotta del contribuente e il mancato versamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire la prova che il mancato versamento non sia stato causato dalla mala gestio delle risorse (stante l’obbligo previsto dalla legge di accantonare le risorse necessarie all’adempimento degli obblighi tributari), ma che esse siano radicalmente assenti.
Un’ulteriore apertura si è registrata con la sentenza 40394 del 2014 con la quale la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza della forza maggiore nel caso di violazione causata da un fatto estraneo dalla sfera di controllo del contribuente, come lo stato di liquidazione per fallimento.
Fonte: Il sole 24 ore autori Antonio Carino Antonio Tomassini

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