Senza presentazione si rischia la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Soglie di punibilità più alte per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva, ma pene edittali inasprite. Sono queste, in sintesi, le modifiche contenute nello schema di decreto delegato sulla certezza del diritto al delitto di omessa presentazione della dichiarazione.
Nello schema di decreto governativo, infatti, è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni nei confronti di chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascun tributo, a 50mila euro. La sanzione per l’omessa presentazione è oggi la reclusione da un anno a tre anni.
Le modifiche alle soglie di punibilità 
L’imposta evasa negli anni è stata oggetto di varie modifiche, e in particolare:
dall’entrata in vigore del Dlgs 74/2000 fino al 17 settembre 2011 (quindi nella versione originaria del decreto) l’ammontare dell’imposta evasa per far scattare il reato doveva superare 77.468,53 euro (150 milioni di lire); 
successivamente, con le modifiche introdotte dal 17 settembre 2011, dalla legge 148/2011 (di conversione del Dl 138/2011), per il perfezionamento della condotta, la soglia era stata fissata in 30mila euro; 
ora, invece, lo schema del decreto delegato porta la soglia a 50mila euro. 
Ne consegue che, una volta entrate in vigore le nuove norme, per il principio del favor rei, per quanto riguarda sia i procedimenti penali pendenti, sia le violazioni commesse in passato e accertate in futuro:
per le omesse presentazioni avvenute fino al 17 settembre 2011 la soglia di rilevanza penale è rappresentata da 77.648,53 euro;
per le omesse presentazioni commesse dal 17 settembre 2011, la soglia sarà di 50mila euro (norma più favorevole rispetto a quella che prevedeva un importo di 30mila euro). 
Per quanto riguarda la pena, per tutte le violazioni consumate fino a quando entrerà in vigore il nuovo decreto delegato, troverà applicazione quella più favorevole al trasgressore (reclusione da uno a tre anni) attualmente vigente e destinata a essere inasprita in futuro.
Il calcolo dei termini di prescrizione
Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello . Questa previsione comporta, come confermato dalla Cassazione, che il calcolo dei termini di prescrizione non inizia a decorrere dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione ma dopo 90 giorni da essa. Questo perché la violazione che ha rilevanza penale, in effetti si è consumata solo dopo il novantesimo giorno.
Le nuove norme non intervengono purtroppo sulla disciplina del riconoscimento dei costi (per la quantificazione dell’imposta evasa), su cui la giurisprudenza di legittimità penale, non sempre, negli ultimi anni, si è espressa in modo uniforme, soprattutto in presenza di rettifiche induttive poi denunciate al giudice penale.
Fonte: il sole 24 ore autore Stefano Sereni

Commenti