Società estinte, controlli «ampi»

La disciplina sulle verifiche entro i cinque anni è retroattiva e si applica anche a Sas e Snc
Controlli ad ampio raggio sulle società estinte. La nuova disciplina sui cinque anni per le verifiche ai soggetti cancellati è retroattiva e vale anche per le società di persone (Sas e Snc). Inoltre i liquidatori saranno chiamati a rispondere se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli di natura tributaria o abbiano assegnato beni ai soci prima di onorare i debiti fiscali e per la graduazione si può seguire quanto previsto dall’articolo 2777 del Codice civile. È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata.
Il decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) ha modificato le norme sulle società estinte, prevedendo che ai soli fini fiscali e contributivi, le società debbano rispondere dei propri debiti fino a 5 anni dalla loro cancellazione dal registro imprese. La norma ha poi trasferito a soci e liquidatori l’onere di provare che non siano stati preferiti altri creditori con le disponibilità ovvero non sia stato prelevato indebitamente il saldo attivo di liquidazione pur in presenza di debiti fiscali.
La decorrenza
Il primo chiarimento è legato alla decorrenza della norma. Richiamando quanto già precisato nella circolare 31/E/2014, l’Agenzia ha ribadito che trattandosi di norma procedurale, tesa proprio a salvaguardare il recupero della pretesa erariale, trova applicazione anche per le società già cancellate dal Registro delle imprese prima dell’entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014), nonché per le attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
Il liquidatore
Inoltre, le Entrate hanno precisato che quando il liquidatore potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali ex articolo 36 del Dpr 602/1973. La norma, infatti, prevede che la responsabilità sussiste se i liquidatori soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli di natura tributaria o abbiano assegnato beni ai soci prima di onorare i debiti fiscali. Il dubbio è sorto poiché nella fase liquidativa, non si deve tenere conto di alcuna graduazione nel pagamento dei debiti e pertanto è stato chiesto se si possano seguire le regole indicate dall’articolo 2777 del Codice civile. Quest’ultimo, prevede che i crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario, a seguire ci sono i crediti aventi privilegio generale mobiliare (articolo 2751-bis) nel seguente ordine:
le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, dei contributi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità per la cessazione del rapporto;
i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario, affittuario, mezzadro, colono soccidario o compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765; i crediti dell’impresa artigiana, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Secondo l’Agenzia, in assenza di specifici richiami nella norma, si può far riferimento alle disposizioni civilistiche in materia.
Sulla responsabilità dei soci, le Entrate hanno precisato che rispondono per il pagamento delle imposte se, negli ultimi due anni precedenti alla messa in liquidazione hanno ricevuto «danaro o altri beni sociali in assegnazione» dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione «beni sociali» dai liquidatori «durante il tempo della liquidazione». Secondo le Entrate tra i «beni sociali» avuti in assegnazione dai liquidatori vanno ricomprese anche le distribuzioni di denaro.
I soggetti interessati
Infine, è stato chiarito che le nuove disposizioni valgono anche per le società di persone. A tal proposito, l’amministrazione finanziaria ha affermato che sebbene l’articolo 2495 del Codice civile (espressamente richiamato dal decreto semplificazioni) dispone in materia di società di capitali, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (4060/2010 e 6070/2013), il principio dell’estinzione è applicabile anche alle società di persone, con le dovute differenze in ordine alla diversa misura delle responsabilità dei soci.
Fonte: il sole 24 ore autore Laura Ambrosi Antonio Iorio

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