Società in perdita, svolta dal 2014

Ma c’è spazio per applicare il monitoraggio «allungato» anche per 2012 e 2013
Società in perdita sistematica con osservazione quinquennale dal 2014 ma dubbi per il passato. ll paragrafo 9 della circolare 31/E delle Entrate tratta delle novità varate con il decreto legislativo 175/2014 in tema di società in perdita sistematica apparentemente chiudendo, però, alla possibilità che le nuove regole possano essere invocate per i periodi d'imposta 2012 e 2013. 
L’articolo 18 del decreto legislativo sulle semplificazioni, ha ampliato dagli originari tre a cinque periodi d’imposta, il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2, comma da 36-decies a 36-duodecies del decreto legge 138/2011. Di conseguenza, il presupposto per l’applicazione della disciplina prevista per le società di “comodo” per questi soggetti, è ora costituito da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo di cui all’articolo 30 della legge 724/1994. La norma prevede, che in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 212/2000, le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per la quasi totalità delle società, dal 2014. La disposizione dello Statuto del contribuente richiamata, regola l’efficacia temporale delle norme tributarie disponendo, a tutela dei contribuenti, che le norme tributarie non possano avere effetto retroattivo e che per i tributi periodici le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione. 
Senza l’inciso, quindi, la nuova regola quinquennale si sarebbe applicata dal 2015. In pratica, quindi, la disciplina delle società in perdita sistematica si applicherà per il 2014, solo qualora la società abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (2009/2013) ovvero, nello stesso periodo, sia in perdita fiscale per quattro periodi e per uno presenti un reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo. Queste conclusioni sono confermate dalla Circolare. Il deciso allungamento del periodo di osservazione, farà si che molte società che prima erano in odore di “comodo”, possano uscire dal regime presuntivo che, lo ricordiamo, porta una serie di conseguenze negative: necessità di tassare un reddito minimo, maggiorazione Ires al 38% e limitazione all’utilizzo del credito Iva fino all’azzeramento dello stesso. 
Il prolungato periodo di osservazione sarà rilevante anche per riscontrare l’utilizzabilità di una delle cause di disapplicazione previste dal provvedimento delle Entrate dell’11 giugno 2012. Le cause operano all’interno del periodo di osservazione di modo che la sussistenza di una sola di esse per uno solo dei periodi compreso nel quinquennio, comporta la “sterilizzazione” di tutti i quinquenni che comprendono quel periodo d’imposta. Allungandosi il periodo di riferimento, quindi, sarà più probabile incrociare una delle condizioni previste. Resta ferma, invece, la regola che la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dal comma 1 dell’articolo 30 della legge 724/1994, va riscontrata sul periodo di dichiarazione. 
Una questione delicata attiene all’utilizzabilità retroattiva della nuova regola di osservazione quinquennale ai due precedenti periodi di imposta (il 2012 e il 2013) che sono già stati oggetto di applicazione del regime delle perdite sistematiche. Nella circolare le Entrate, seguendo il dato testuale della disposizione, rimarcano che la modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto legisaltivo con ciò (pare) implicitamente affermando che l’utilizzo per i periodi precedenti sia da escludere. È però da ritenere che la nuova disposizione possa comunque avere invece un effetto retroattivo trattandosi, nella sostanza, di una disposizione di tipo procedimentale intervenendo sulle regole che governano l’accertamento. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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