Split payment solo per fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015

Comunicato stampa MEF n. 7 del 09.01.2015
Con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, il MEF ha reso noto che “nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.
Con tale precisazione viene risolta la questione della gestione del periodo transitorio relativo al c.d. split payment. Si premette che la lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia. 
Dunque, al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal soggetto Pa beneficiario delle cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell’imposta secondo le modalità e i termini che verranno fissati con il decreto ministeriale. 
Per espressa previsione di legge, il meccanismo non si applica nei casi in cui l'ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell'Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari. 
Vengono esclusi dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. 
La nuova misura, nelle more del rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. 
Era dubbio se il nuovo meccanismo trovasse applicazione anche per le fatture già emesse nei confronti della Pa in regime di esigibilità differita, in base all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, con incasso delle stesse successivo al 1° gennaio 2015. Con lo scarno comunicato stampa del MEF viene esclusa tale possibilità, limitando l’applicazione dello split payment alle sole fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente a tale data
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. 
Altro dubbio riguardava le modalità pratiche di versamento dell’IVA da parte degli enti pubblici. Infatti, in mancanza del decreto a cui è demandata la fissazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del versamento dell’Iva non pagata in forza dello split payment, era ipotizzabile che i soggetti della Pa avessero dovuto mantenere sospeso il versamento dell’imposta, senza essere sottoposti a conseguenze sanzionatorie. 
Tale ipotesi viene confermata nel comunicato stampa del Mef, che previsa che “fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015”. 
Successivamente a tale data, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità: 
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; 
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; 
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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