Sponsor, l’inerenza blocca il fisco

La prova del collegamento tra spese e attività aiuta la difesa dai rilievi nelle verifiche
Spese di pubblicità e sponsorizzazione sotto la lente del fisco. Durante i controlli, l’amministrazione finanziaria spesso contesta l’indeducibilità di tali costi. Uno dei principali punti a favore della difesa è rappresentata dalla prova dell’inerenza dell’esborso sostenuto rispetto all’attività svolta. Ma vediamo nel dettaglio.
Le contestazioni
Oltre alle ipotesi in cui viene posta in dubbio l’esistenza stessa della operazione o la sua fatturazione per importi superiori al reale che rappresentano condotte penalmente rilevanti e che richiedono altri spunti difensivi (si veda l’articolo in basso), di norma i verificatori ritengono poco credibile la corresponsione di somme ad associazioni ed enti per sponsorizzazioni e/o pubblicità, qualora non riconducibili direttamente all’attività esercitata o alla clientela dello sponsor. In sostanza tali spese non vengono ritenute idonee a incrementare il fatturato, in considerazione dei luoghi in cui la pubblicità viene eseguita, del numero limitato e della tipologia degli spettatori che partecipano agli eventi. Il fisco poi può ritenere antieconomico (se non «inutile») l’importo speso per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Pertanto per predisporre un’adeguata difesa in vista di eventuali contestazioni è opportuno predisporre preventivamente delle valutazioni e, soprattutto, conservarne traccia.
La correlazione
È buona regola conservare sempre documenti che attestano le modalità di esecuzione della sponsorizzazione/pubblicità: foto di eventi, di striscioni, di tabelloni, di magliette, riprese televisive.
Fermo restando che non possono sussistere limitazioni alla scelte aziendali pubblicitarie, va da sé che per dedurre tali somme, è necessario una correlazione - per quanto astratta e potenziale - tra tipologia di sponsorizzazione e attività svolta dalla società. Di conseguenza, occorre valutare preventivamente le ragioni commerciali per le quali si ritiene di sponsorizzare una determinata associazione o un evento (fattore territoriale, clientela, presenza di clienti/fornitori). Non si può pretendere (neanche da parte dell’amministrazione finanziaria) una correlazione diretta tra sponsorizzazione svolta e incremento del fatturato/utile, anche perché occorrerebbe comprendere l’arco temporale di riferimento certamente molto discutibile.
Possono peraltro sussistere ragioni che non incidono immediatamente sui risultati economici e aziendali. Si pensi, per esempio, alla tipologia di pubblico partecipante alle competizioni rilevante non solo quale potenziale cliente diretto dello sponsor ma anche per i suoi familiari e amici.
La sproporzione
Questi costi vengono, spesso, ritenuti antieconomici sia per la loro entità sia per l’apparente sproporzione rispetto all’utile conseguito in quel periodo di imposta, o nei successivi, dallo sponsor.
A questo proposito è opportuno all’atto della sottoscrizione dell’accordo motivare in dettaglio il costo della sponsorizzazione, soprattutto se prevede varie forme e modalità (per esempio striscioni sul campo sportivo, evidenze su automezzi, indicazioni su abbigliamento, passaggi televisivi). Ciò consentirebbe di prevenire anche l’altra contestazione di assenza di correlazione tra somme pattuite e servizi offerti, soprattutto qualora lo stesso importo sia stato corrisposto anche da altre imprese sponsor ma per visibilità pubblicitaria maggiore o minore.
Considerata anche la possibilità che sia stata fatta un’errata valutazione aziendale sulla forma pubblicitaria (che non si può sanzionare con l’indeducibilità fiscale), occorre segnalare che l’economicità sia stata basata su altre circostanze non limitate al mero confronto (peraltro a posteriori) tra costo e utile dell’anno o dei successivi. Peraltro il controllo interviene dopo molto tempo ed è più semplice trarre giudizi sui dati di bilancio e quindi, in ultima analisi, confrontare quanto speso con quanto guadagnato. Quando assume determinate decisioni, l’imprenditore non conosce, invece, l’utile che conseguirà e nemmeno quanto economicamente possa fruttargli un investimento in pubblicità.
Da qui la necessità di predisporre preventivamente documenti di sintesi, relazioni, corrispondenza che diano evidenza di tutte le motivazioni poste a base della scelta.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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