Sui crediti fino a 15mila euro non si applica la garanzia

Rimborsi Iva più facili dalla prossima dichiarazione con saldo a credito a seguito delle semplificazioni introdotte dal Dlgs 175/2014 che trovano piena attuazione come emerge dalla bozza internet del modello di dichiarazione Iva 2015 e dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 32/2014.
Qualora il credito Iva richiesto a rimborso sia di importo fino a 15mila euro, il rimborso è eseguibile senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, anche se il contribuente ha cessato la attività. Per il rimborso Iva di ammontare superiore a 15mila euro si può evitare la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo per le società di capitali e una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di determinati requisiti patrimoniali. L’attestazione con firma espressa è contenuta nel quadro VX4 del modello di dichiarazione Iva. Tuttavia la circolare dell’Agenzia 32/2014, punto 2.2.2, precisa che la dichiarazione di atto notorio debitamente sottoscritta dal contribuente e la copia del documento di identità dello stesso sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta della agenzia delle Entrate. Si ricorda che l’intermediario deve conservare la copia della dichiarazione sottoscritta dal contribuente che contiene l’attestazione prodotta ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) come richiesto dal nuovo articolo 38 bis. Riteniamo che mediante la conservazione (comunque obbligatoria) della copia cartacea della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, l’intermediario abbia soddisfatto anche a tale prescrizione della Agenzia.
Come è noto la richiesta di rimborso ha due procedure quella ordinaria e quella semplificata. La seconda consiste nella richiesta di rimborso tramite l’agente della riscossione (Equitalia) e non è consentita per le procedure concorsuali e per i contribuenti che hanno cessato l’attività. Il rimborso all’agente della riscossione è concesso fino all’importo di 700mila (elevato a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni in subappalto). Il tetto di 700mila comprende altresì tutti gli importi che sono e che saranno compensati nel modello F24 nel corso dell’anno 2015. La scelta della procedura semplificata viene espressa indicando l’importo chiesto a rimborso nella casella 2 del quadro VX4 del modello Iva/2015.
Anche ai rimborsi con la procedura semplificata si applicano le nuove norme contenute nell’articolo 38 bis del decreto Iva e quindi è possibile evitare la garanzia apponendo il visto di conformità e con l’attestazione del rispetto dei requisiti patrimoniali e contributivi.
Si ricorda che l’articolo 14 del Dlgs 175/2014 prevede che per l’esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione resta invariato il termine di 60 giorni per il relativo pagamento, ma dispone l’obbligo del pagamento degli interessi dovuti al contribuente, contestualmente alla erogazione del rimborso. L’attestazione dei requisiti patrimoniali, relativamente alla mancata diminuzione del patrimonio netto di oltre il 40% rispetto alla risultanze del bilancio del periodo di imposta precedente, non deve essere fornita dai contribuenti che non adottano la contabilità ordinaria.
L’esclusione si dovrebbe applicare anche agli esercenti arti e professioni che hanno optato per la contabilità ordinaria (articolo 2 Dpr 695/1996) che comunque non evidenzia il patrimonio netto.
Nelle bozze dei modelli di dichiarazione Iva 2015 l’attestazione relativa al patrimonio netto è compresa con quella della consistenza immobiliare e della mancata riduzione della attività, per cui non è possibile differenziarla; questa specificazione potrà quindi essere riportata nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà consegnata all’intermediario che trasmette la dichiarazione.
Infine vi sono i casi in cui la garanzia dovrà essere prestata per i rimborsi Iva di ammontare superiore a 15mila euro; tale fattispecie si verifica in assenza del visto di conformità, oppure quando non vengono rispettati i requisiti patrimoniali e contributivi, per le imprese in attività da meno di due anni, in caso di cessazione dell’attività e per i soggetti che hanno ricevuto nei due anni precedenti avvisi di accertamento e di rettifica oltre determinati importi.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21 del decreto 567/1993, per i rimborsi richiesti con la procedura semplificata e che pertanto verranno erogati dall’agente della riscossione, è esclusa la garanzia fino ad un ammontare pari al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti al netto dei pagamenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo e dei rimborsi erogati (esclusi quelli di importo non superiore a 5.165 euro, 15mila euro dal 2015).
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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