Termini raddoppiati solo con denunce veloci

Il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento scatterà soltanto se l’amministrazione finanziaria ha inoltrato la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica entro i termini dell’ordinaria decadenza prevista per quel determinato periodo di imposta. È quanto prevede lo schema del decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, varato lo scorso 24 dicembre dal Governo in via preliminare.
La nuova previsione - che introduce maggiori garanzie per il contribuente - prevede un regime più favorevole rispetto alle previsioni della legge delega. Infatti, l’articolo 8, comma 2, della legge 23/2014, nel conferire delega al Governo per disciplinare la portata applicativa del raddoppio dei termini, aveva previsto che la denuncia dovesse essere effettuata entro «un termine correlato» allo scadere del termine ordinario di decadenza, che non necessariamente doveva coincidere con la decadenza del periodo di imposta.
Inizialmente sembrava che il decreto delegato dovesse individuare tale termine in due, tre o addirittura quattro anni dalla decadenza ordinaria. Ipotesi che avrebbe cambiato poco o nulla rispetto alla situazione attuale. Lo schema di decreto, invece, opta per una soluzione più garantista, laddove individua proprio nel termine ordinario di decadenza l’ultima data entro la quale l’amministrazione finanziaria potrà inoltrare la denuncia alla Procura per “beneficiare” del raddoppio.
Ad esempio, con riferimento al periodo di imposta 2011, per ottenere il raddoppio dei termini di decadenza (al 31 dicembre 2020), l’amministrazione finanziaria dovrà denunciare l’eventuale reato tributario entro il 31 dicembre 2016. In questo modo, alla luce delle nuove previsioni, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’attività di accertamento decadrà entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione anziché entro il 31 dicembre del quarto anno.
Nel caso invece di omessa presentazione, sempre con riferimento al periodo di imposta 2011, ai fini del raddoppio dei termini l’amministrazione finanziaria dovrà presentare la denuncia dell’eventuale reato tributario entro il 31 dicembre 2017 per poter ottenere la decadenza dell’accertamento al 31 dicembre 2022, ossia al decimo anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta avvenire la presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, se da un lato la nuova previsione è più garantista per il contribuente, non altrettanto favorevole sembra la disposizione riguardante il regime transitorio. Non rientrano, infatti, nelle nuove regole gli atti di controllo già notificati al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega - entrata in vigore che potrebbe richiedere anche alcuni mesi, tra i pareri delle commissioni parlamentari, il varo definitivo in Cdm e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In particolare, mutuando quanto letteralmente previsto dalla legge delega, anche nel decreto delegato viene previsto che sono fatti comunque salvi gli effetti degli «atti di controllo» già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
Di conseguenza, occorrerà capire cosa intende il legislatore per «atti di controllo» la cui notifica, prima dell’entrata in vigore del decreto, fa scattare l’impossibilità per il contribuente di avvalersi delle nuove regole. In altre parole, bisognerà capire se con tale termine si vuole fare riferimento soltanto agli avvisi di accertamento o anche al processo verbale di costatazione (Pvc) e agli altri atti, quali i questionari, gli inviti al contraddittorio, eccetera. In tal caso, dunque, qualora questi atti siano già stati notificati, l’ufficio potrebbe beneficiare del raddoppio anche senza invio della denuncia, salvo quanto ritenuto da alcuni giudici tributari.
Al contrario, dal 2015 (anno di presunta entrata in vigore delle nuove norme) se non ha proceduto già a comunicare la notizia di reato alla competente Procura, l’amministrazione finanziaria non potrà più accertare i periodi di imposta dal 2006 al 2009. Periodi di imposta che gli uffici e la Guardia di finanza ritengono invece di poter rettificare in virtù della vigente disciplina in presenza di reati tributari.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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