Vecchi rimborsi Iva: il visto di conformità evita la garanzia

Effetto retroattivo delle procedure di rimborso Iva senza la fideiussione a condizione che la dichiarazione sia munita di visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo e che siano rispettati i requisiti patrimoniali e contribuitivi.
L’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, in seguito alle modifiche introdotte con l’articolo 13 dal Dlgs 175/2014, prevede l’esonero delle garanzie per i rimborsi Iva di importo superiore a 15mila euro . La circolare 32/E/2014 ha chiarito che i soggetti che hanno richiesto il rimborso prima del 13 dicembre 2014 in presenza dei requisiti richiesti dal nuovo articolo 38-bis, ma non lo hanno ancora ricevuto, non sono più tenuti a presentare alcuna garanzia. All’opposto chi ha presentato la garanzia e ottenuto il rimborso prima di tale data non può ottenere la restituzione della fideiussione. Ma la polizza fideiussoria potrebbe essere stata presentata e il rimborso potrebbe non essere ancora stato eseguito. In questo caso il contribuente potrebbe chiedere in restituzione la polizza fideiussoria, nella fattispecie consegnando l’originale alla banca emittente per lo scarico, il contribuente risparmierebbe le commissioni.
Tuttavia la previsione della retroattività dell’ottenimento dei rimborsi Iva senza la garanzia fideiussoria si scontra con la circostanza che le istanze di rimborso sia annuali che trimestrali presentate in passato non contemplavano il visto di conformità. Per tali ragioni la circolare 32/E/2014 ha chiarito che è possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa, modificando, anche solo parzialmente, la destinazione del credito da compensazione a rimborso, a condizione che tale dichiarazione sia trasmessa entro 90 giorni dal termine previsto per l’invio della dichiarazione originaria. Il rimborso così richiesto, in presenza dei requisiti patrimoniali e contributivi, non necessita di alcuna garanzia, purché la dichiarazione sia corredata di visto di conformità o sottoscrizione. Questa procedura è impossibile per le dichiarazioni Iva 2014. Se la dichiarazione originaria conteneva già la richiesta di rimborso Iva e l’unica integrazione consiste nell’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione, la circolare 32/E/2014 prevede la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa anche oltre i 90 giorni. L’Agenzia intervenendo in materia non ha precisato fino a quale periodo di imposta sia possibile a ritroso rettificare la dichiarazione Iva con richiesta di rimborso apponendo il visto di conformità. Si potrebbe ritenere che non vi sia un limite temporale trattandosi di dichiarazione non a favore e quindi limitata solo a quella del periodo di imposta precedente (commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998). Infatti le dichiarazioni a favore contengono una minore imposta dovuta o un minore reddito imponibile e non è il caso in esame.
Infine, secondo le Entrate, nel caso di imprese costituite da meno di due anni, l’articolo 38-bis, comma 4, del Dpr 633/1972 prevede comunque l’obbligo di prestare le garanzie previste a fronte di rimborsi Iva richiesti. Nell’contro di ieri con la stampa specializzata, l’Agenzia ha precisato che l’obbligo non sussiste per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo sebbene in attività da meno di due anni. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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