Certificazione unica a due velocità

Correzioni solo fino al 12 marzo per le trasmissioni relative a redditi dichiarabili nel 730
Certificazione unica a doppia velocità: una per i redditi che entrano nel 730 e l’altra per quella degli autonomi non occasionali (sostanzialmente le partite Iva). 
La circolare 6/E/2015 emanata ieri dalle Entrate, che contiene anche i chiarimenti forniti nell’ultima edizione di Telefisco, recepisce il contenuto del comunicato stampa del 12 febbraio scorso. In quella occasione l’Agenzia ha precisato che le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti possono essere inviate anche dopo il 9 marzo (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato e slitta al lunedì successivo) senza applicazione di sanzioni. In pratica, quindi, in caso di percettori con partita Iva, i sostituti potranno non rispettare la scadenza del 9 marzo per l’invio telematico della certificazione unica senza incorrere in rischi sanzionatori. L’intervento consentirà di gestire la prossima scadenza concentrando l’attenzione solo sulle certificazioni uniche obbligatorie e procrastinando così il lavoro per le certificazioni dei soggetti non interessati dal 730 e relative a redditi esenti a un momento successivo. 
La circolare, così come il comunicato, non individua peraltro un nuovo termine per l’invio telematico di queste certificazioni. In realtà, a termini di legge la certificazione dei redditi percepiti va comunque consegnata a tutti i percettori (quindi anche se titolari di partita Iva) entro il prossimo 2 marzo, anche se per l’inadempimento di questo termine non è prevista una sanzione specifica. La circolare precisa anche che per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai premi Inail.
Niente ravvedimento 
A fronte di questa apertura c’è la conferma della risposta già fornita a Telefisco che gli errori commessi nella compilazione e invio della certificazione unica 2015 non saranno sanabili con il ravvedimento operoso. L’unica possibilità per i sostituti d’imposta per intervenire sulle certificazioni errate senza incorrere in sanzioni, rimane quella di trasmettere la certificazione corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista che resta individuata nel termine legale del 7 marzo anche se quest’anno cade di sabato (risposta 2.8). In pratica, quindi, le certificazioni correttive dovranno essere inviate telematicamente entro il prossimo 12 marzo, nonostante il termine per l’invio telematico scadrà lunedì 9 marzo. 
Il blocco al ravvedimento non è giustificato da specifiche ragioni giuridiche, ma dal fatto che l’invio delle certificazioni nel termine fisso, è necessario per consentire alle Entrate di mettere on line per i contribuenti interessati, la prima precompilata sperimentale, entro il prossimo 15 aprile. 
Certo, bisognerà valutare in futuro se la posizione delle Entrate terrà di fronte a un eventuale vaglio del giudice chiamato a valutare la legittimità del ravvedimento eventualmente adottato dal sostituto in base alle regole dettate dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, pur in contrasto con il contenuto della circolare. Va ricordato, infatti, che l’articolo 2, comma 6- quinquies, del Dlgs 175/2014 prevede per il sostituto una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, tardiva o omessa, senza possibilità di applicare l’articolo 12 del Dlgs 472/1997 in tema di concorso e continuazione. 
La precompilata
Sul tema delle responsabilità nella gestione dei 730/2015, la circolare 6/E conferma che la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti del soggetto dichiarante e non in capo all’intermediario (Caf o professionista) che ha apposto il visto di conformità sul modello 730 che risulta infedele. In pratica, quindi, in caso di disconoscimento di detrazioni o deduzioni per assenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, sarà sempre e solo il contribuente a rispondere dell’imposta, della sanzione e dei relativi interessi , senza rischi per altri soggetti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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