Certificazione unica a prova di autonomi

Conto alla rovescia per i sostituti d’imposta che devono inviare alle Entrate entro il 9 marzo la nuova certificazione unica per i redditi corrisposti nel 2014. Nel prospetto vanno inseriti anche i dati relativi a prestazioni occasionali, provvigioni e compensi ai minimi. La gestione della nuova sezione che certifica i redditi di lavoro autonomo richiede attenzione nel reperire i documenti e nel considerare diverse peculiarità.
Certificazione unica ai blocchi di partenza per i redditi corrisposti nel 2014. Il 9 marzo (il 7 è sabato) scade il termine entro cui i sostituti d’imposta dovranno inviare telematicamente alle Entrate le informazioni inerenti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, ma anche redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e in generale redditi d’impresa soggetti a ritenuta, corrisposti nel 2014, che quest’anno confluiscono nella «Cu».
Il nuovo modello è diviso in due sezioni per queste due classi di reddito. È confermato che si potrà procedere con l’invio separato della sezione relativa ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di quella inerente al lavoro autonomo, di modo che i diversi consulenti del lavoro e fiscali potranno inviare la propria parte della «Cu» in autonomia.
La gestione della nuova sezione della «Cu» inerente la certificazione dei redditi di lavoro autonomo richiede innanzitutto un attento reperimento dei documenti necessari, anche per il controllo che tutte le ritenute siano state operate nei termini. Dopodiché, bisogna tenere conto di alcune peculiarità.
I redditi senza ritenuta. Alcuni compensi erogati senza applicazione della ritenuta da parte del sostituto devono comunque essere indicati nella certificazione unica (punto 4) e poi nel modello 770. Si tratta in particolare dei compensi erogati ai lavoratori autonomi che hanno optato per i regimi agevolati delle nuove iniziative produttive (articolo 13, legge 388/2000) e dei minimi (articolo 27, Dl 98/2011).
Le spese anticipate. Nella certificazione confluiscono anche informazioni relative a somme erogate dal sostituto che nulla hanno a che vedere con il reddito tassabile del percettore (punto 7).
Le istruzioni precisano che in questo campo vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta, fra cui rientrano le spese anticipate del professionista in nome e per conto del sostituto (in fattura fuori campo Iva ex articolo 15, Dpr 633/72). Le spese di vitto e alloggio anticipate dal committente per conto del professionista e recepite come onorario da parte di questi assoggettate a ritenuta ed Iva nel corso del 2014, vanno trattate come ordinari compensi.
È da ritenere che il contributo integrativo addebitato dal professionista in fattura sia escluso dalla comunicazione. Le istruzioni dicono che questa componente non deve essere indicata tra i compensi percepiti (punto 4) e, anche se non è precisato, non pare corretto considerarla una «spesa anticipata».
I compensi agli sportivi. Nella certificazione vanno indicate anche le indennità, i rimborsi spese forfettari, i premi e i compensi erogati ai soggetti di cui alla lettera m), del comma 1, dell’articolo 67 del Tuir (tipicamente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica) anche se inferiori al limite di esenzione previsto dall’articolo 69 del Tuir (7.500 euro). Sono esclusi dalla comunicazione i rimborsi per spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dagli stessi soggetti in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale (anche questi importi non sono tassati dal percettore).
Le provvigioni tassate per competenza. In taluni casi ci potrà essere un disallineamento tra il contenuto della certificazione inviata dal sostituto e i dati della dichiarazione dei redditi del sostituito.
Il caso è diffuso per gli agenti di commercio. Costoro, infatti, tassando il reddito per competenza, possono avvalersi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 25-bis del Dpr 600/73, che prevede che la ritenuta sia scomputata dall'imposta di competenza purché già operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre). Dato che il sostituto certifica nella «Cu» le ritenute sui compensi «corrisposti» mentre l’agente indica in dichiarazione le ritenute subite sul reddito tassato (quindi anche se operate nell’anno successivo), la differenza in questi casi è fisiologica. L’agente, ad ogni buon conto, prima di indicare le ritenute subite sul reddito maturato, dovrà acquisire una certificazione straordinaria da parte del sostituto delle ritenute operate a integrazione di quella annuale. In caso di controllo da parte delle Entrate potrà così spiegare il perché della differenza.
La certificazione al percettore. Un’ultima questione riguarda il contenuto della certificazione che il sostituto dovrà rilasciare ai percettori. Possono essere considerate valide le certificazioni sui vecchi modelli già rilasciate nel 2014? Le istruzioni e le specifiche tecniche alla nuova «Cu» affermano che la certificazione che si invia telematicamente costituisce anche la copia che va rilasciata al percettore del reddito. Questa soluzione appare fin troppo rigida, e rischia di appesantire l’adempimento, specie nelle ipotesi in cui il contenuto del documento già rilasciato nel 2014 sia analogo a quello previsto dai tracciati di cui al provvedimento di approvazione del nuovo modello.
Fonte. Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini  Lorenzo Pegorin  Gian Paolo Ranocchi

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