Comunicazione black list: chiarimenti del Fisco

Premessa - Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata (Videoforum di ItaliaOggi del 22.01.2015 e Telefisco del Sole24Ore del 29.01.2015) sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione della comunicazione black list. 
In particolare sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla comunicazione black list 2014, nonché le modalità di calcolo del nuovo limite di esonero di euro 10.000,00. 
Le modifiche del Decreto semplificazioni - Con l’art. 21 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) è stata modificata la comunicazione annuale black list che, come noto, prevede che i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Black list, il cui elenco è quello del D.M. 04.05.99 (per le persone fisiche) e del D.M. 21.11.2001 (per le società). 
Diversamente dalla previgente normativa, la nuova normativa prevede l’innalzamento del limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione, da 500 a 10.000 euro, prevedendo inoltre che la comunicazione sia annuale. 
In merito alla nuova soglia di esenzione, nella C.M. 31/E del 30.12.2014 l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che “si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list”. 
Pertanto, non sono obbligati alla presentazione della Comunicazione annuale black list, a partire dalla comunicazione 2015, coloro che hanno posto in essere operazioni con operatori paradisiaci per un valore complessivo inferiore ad euro 10.000,00. 
Superata tale soglia dovranno essere comunicate tutte le operazioni poste in essere con operatori paradisiaci a prescindere dell’importo. Questo fa sorgere sicuramente problematiche applicative, in quanto dovranno essere oggetto di comunicazione anche le operazioni di modesto ammontare. 
Nel corso di Telefisco 2015 è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se il nuovo limite di esonero di 10.000,00 possa essere applicato per le operazioni poste in essere con tutte le controparti paradisiache residenti o localizzate in un determinato Stato. Vale a dire, se alfa SRL ha posto in essere operazioni con soggetti svizzeri per euro 8.000,00 e operazioni altri soggetti paradisiaci per 7.000,00, potrà comunque essere esclusa dall’obbligo di invio della comunicazione? 
La risposta è stata negativa. Si è richiamato quanto espresso con la C.M. 31/E/2014, quindi il riferimento è da riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. 
Nell’esempio proposto, l’ammontare delle operazioni con controparti paradisiache ammonta a euro 15.000,00, pertanto la soglia di esonero viene superata. Dunque, dovranno essere comunicate tutte le operazioni poste in essere con operatori paradisiaci a prescindere dell’importo. 
Problematiche applicative - L’efficacia delle nuove norme riguarda le operazioni “poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore” del provvedimento (13.12.2014), dunque già a partire dal 2014. 
Di conseguenza, sembrava ipotizzabile che i soggetti obbligati dovessero presentare una comunicazione riepilogativa del 2014. 
Tale interpretazione, tuttavia, avrebbe richiesto che la comunicazione annuale comprendesse tutte le operazioni sopra la soglia di esenzione effettuate nel 2014 con controparti “paradisiache”, con una duplicazione della comunicazione, in quanto oggetto di comunicazione avrebbero dovuto essere anche le operazioni già comunicate nei mesi da gennaio a ottobre per i contribuenti mensili e nei primi tre trimestri per quelli trimestrali. 
Chiarimenti Agenzia Videoforum - Nella C.M. 31/E/2014 (come già preannunciato nel comunicato stampa del 19.12.2014) l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che per evitare tale duplicazioni di adempimenti, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 6, co. 4, dello statuto del contribuente, ai sensi del quale non possono essere chiesti ai contribuenti dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, “i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”. 
La possibilità di applicare le vecchie regole per il 2014 è una facoltà. Il contribuente può decidere di applicare le nuove regole già dal 2014. Chi decide invece di applicare le nuove regole anche per il 2014 dovrà effettuare una comunicazione riepilogativa di tutte le operazioni intercorse con soggetti paradisiaci, sempre ché il valore complessivo di tali operazioni sia superiore ad euro 10.000,00. 
A tal proposito nel corso del Videoforum del 22.01.2015, è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se per il calcolo della soglia dei 10.000,00 euro si debba tener conto anche delle operazioni già comunicate in base alla previgente disciplina. 
Sulla questione, l’Amministrazione fornisce una risposta evasiva, facendo intendere che o si applicano le vecchie regole con la soglia di esenzione di 500 euro o si applicano le nuove regole e la soglia di esonero di 10.000,00 euro va verificata per tutte le operazioni con controparti paradisiache effettuate nel corso dell’anno.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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