CU: no sanzioni se i redditi non rientrano nel 730

Con il Comunicato stampa del 12 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate rassicura i sostituti d’imposta che dovranno inviare entro il 9 marzo le nuove Certificazioni Uniche: solo per il primo anno e solo per quelle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) non verranno applicate sanzioni anche se inviate oltre il termine.
Dal 15 gennaio scorso, nel pieno rispetto del termine fissato dal D.P.R. 322/1998, è stata pubblicata la versione definitiva del modello CU. Nello stesso giorno sono state rese note anche le specifiche tecniche per l’invio dei dati. Da inizio febbraio è a disposizione anche il software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.
Insomma tutto sembra essere pronto e operativo per la predisposizione e la trasmissione delle nuove CU che a partire dal periodo d’imposta 2014, vanno a sostituire il vecchio CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi emessa in forma libera su carta intestata dell’azienda. Ora si tratta solo di rispettare i termini del 28 febbraio per la consegna dei modelli ai percettori e del 7 marzo per la trasmissione, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di trasmettere telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la Certificazione Unica entro il 7 marzo, trova la propria giustificazione nel debutto del nuovo Mod. 730 precompilato. A partire dal periodo d’imposta 2014 l’Amministrazione Finanziaria, infatti, dovrà fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) che riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito.
Per questo motivo, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la “vecchia certificazione” con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche:
- i dati relativi al coniuge e familiari a carico;
- i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel quadro D del Modello 730);
- i redditi di lavoro autonomo abituale;
- altre tipologie reddituali, quali le provvigioni.
Le sanzioni - È prevista una sanzione pari a € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il 12 marzo (non il 14 marzo).
Tuttavia, trattandosi di un adempimento di nuova istituzione e nell’ottica di una semplificazione, quest’anno sarà facoltativo sia esporre i dati assicurativi relativi all’Inail sia inviare i modelli CU in cui sono esposti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non “compatibili” con il modello 730 (ad esempio, quelli di lavoro autonomo abituale) potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l’applicazione di sanzioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti