Dal Fisco «mano leggera» per i mini-errori

Con i nuovi ravvedimenti in vigore dal 2015 il Fisco privilegia l’incasso certo a una lite dal contenzioso inutile e defatigante. Gli uffici devono tenere presente la regola non scritta, ma sempre valida, del “buon senso”, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, quali ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione.
Nel determinare le sanzioni sui tardivi od omessi versamenti, gli uffici devono tollerare piccoli errori o ritardi di qualche giorno. Il versamento insufficiente per pochi euro, o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non deve precludere la pace con il Fisco. 
Per sanare carenti versamenti o ritardi nei pagamenti, il contribuente può avvalersi del ravvedimento. La sanzione del 30% deve essere applicata solo sulla parte di versamento non effettuata e non sul totale degli importi versati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, con lo 0,40% in più. Può essere il caso dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, che, di norma, si devono eseguire entro il 16 giugno, ma che possono essere eseguiti entro il 16 luglio.
Il contribuente che, ad esempio, doveva versare 30mila euro entro il 16 giugno, eseguendo il versamento dal 17 giugno al 16 luglio, doveva versare 30mila euro, più lo 0,4%, in totale 30.120 euro. Se nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio ha versato 30mila euro, è soggetto alla sanzione del 30% solo sui 120 euro non versati.
La sanzione del 30% può anche essere ridotta beneficiando dei vari tipi di ravvedimento. Nell’applicare le sanzioni, gli uffici devono ricordarsi delle istruzioni impartite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 2 agosto 2013, che intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso attivati dal contribuente, anche se sono eseguiti versamenti in ritardo di qualche giorno o versamenti insufficienti, magari con differenze di pochi euro. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà subordinato all’integrazione della somma dovuta da parte del contribuente. L’agenzia delle Entrate invita inoltre gli uffici ad abbandonare «il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati» nella circolare 27/E del 2013. In tema di versamenti carenti, l’agenzia delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell’ufficio, il contribuente dovrà procedere all’integrazione della differenza. Per differenza di “lieve entità”, non è stato indicato alcun importo, ma è evidente che la differenza va considerata in relazione all’importo dovuto.
Ad esempio, se un contribuente deve versare 14mila euro, ma versa 9mila euro, la differenza di 5mila euro non può essere considerata di lieve entità. Nel caso, invece, di un contribuente che, per un errore materiale o di calcolo, deve versare 295mila euro, ma ne versa 290mila, l’errore può essere considerato di lieve entità. In questi casi, basta che il contribuente paghi la differenza a richiesta dell’ufficio.
Gli uffici devono valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta, ma sempre valida, del “buon senso”. Per l’agenzia delle Entrate «in presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti) nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità l’ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto. Tale valutazione, fondata sul principio di conservazione degli atti amministrativi, deve essere esercitata su elementi di riscontro oggettivi e avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell’azione accertatrice, in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l’eventuale perfezionamento dell’adesione» (paragrafo 4.3, circolare 65/E/2001).
Fonte: Il sole 24 ore autore Salvina Morina Tonino Morina

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