È la partita Iva a fare la differenza

Certificazioni relative ad agenti, mediatori, procacciatori, “nuovi minimi” e professionisti abituali escluse dall’obbligo di invio telematico entro termine del 9 marzo, ma solo a condizione che i percettori siano titolari di partita Iva.
È questa la conclusione che si evince dall’analisi del comunicato di ieri dell’agenzia delle Entrate. Per quest’anno la gestione della scadenza della «Cu», comporta quindi la suddivisione dell’adempimento tra le comunicazioni che contengono dati necessari per la messa online della precompilata entro il 15 aprile e quelle che invece riguardano redditi non dichiarabili nel modello 730, per le quali viene affermato che la scadenza del 9 marzo non è perentoria.
Per individuare quali sono le certificazioni che devono essere inviate entro il termine di legge occorre andare per esclusione, partendo dall’analisi dei redditi che possono confluire nel modello 730. Nell’ambito del lavoro autonomo, ad esempio, confluiscono nella precompilata i diritti d’autore e dell’inventore (opere dell’ingegno) e le partecipazioni agli utili degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, entrambe casistiche piuttosto diffuse nella pratica. Anche tra i redditi diversi vi sono fattispecie che possono essere dichiarate nel 730. È il caso dei redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di quelli derivanti dall’assunzione degli obblighi di fare, non fare e permettere e dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche. Dato che nella certificazione vanno indicate le indennità, i rimborsi spese forfetari, i premi e i compensi erogati ai soggetti citati nella lettera m), del comma 1, dell’articolo 67 del Tuir (tipicamente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica) anche se inferiori al limite di esenzione previsto dall’articolo 69 del Tuir (7.500 euro), in questi casi la «Cu» sembra quindi debba comunque essere spedita.Per le certificazioni relative ai redditi 2014 non dichiarabili nel modello 730, invece, scatta ora la moratoria senza sanzioni. La fattispecie più diffusa sarà senz’altro quella inerente ai percettori titolari di partita Iva, ma non sarà l’unica. Le istruzioni alla «Cu», infatti, evidenziano che anche le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia e i corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto rese da terzi nell’esercizio d’impresa (ex articolo 25-ter, comma 1 del Dpr n. 600/1973) devono essere certificati telematicamente dal sostituto d’imposta, ma siccome si tratta di redditi non dichiarabili nel 730, in questi casi sarà possibile inviare la certificazione senza dover rispettare il termine perentorio del 9 marzo. 
Il comunicato afferma che le certificazioni contenenti “esclusivamente” redditi non dichiarabili con il 730 possono essere inviate dopo il 9 marzo senza sanzioni. Si tratta quindi di capire cosa si sia voluto intendere con l’uso dell’avverbio “esclusivamente”. Dato che il riferimento del comunicato è alla “certificazione unica”, sembra comunque irrilevante la composizione del flusso telematico inviato dal sostituto. Quindi se in capo allo stesso sostituto vi sono percettori con redditi non dichiarabili sul modello 730 e percettori settetrentisti, il sostituto potrà distinguere le certificazioni da inviare entro il 9 marzo da quelle da gestire in “proroga” senza sanzioni, senza dover provvedere a un invio unico. Anche per il singolo soggetto che abbia sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di lavoro autonomo non occasionale sembra possibile fare due invii separati: la prima certificazione entro i termini, mentre la seconda anche in ritardo senza applicazione di sanzioni.
Fonte: Il sole 24 ore aurore Gian Paolo Ranocchi
I PUNTI CHIAVE
TERMINI PIÙ AMPI
Autonomi non occasionali
Le certificazioni uniche contenenti soltanto redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 9 marzo (la scadenza del 7 marzo cade di sabato e slitta quindi a lunedì) senza incappare in sanzioni. È quanto affermato ieri da un comunicato stampa delle Entrate . Inoltre gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni con esclusivamente redditi esenti
LE SANZIONI
Correzioni ultrarapide
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) ha previsto che si applica una sanzione di 100 euro per ogni certificazione unica tardiva o inviata oltre i termini. L'unico modo per evitarla è trasmessere la certificazione unica corretta entro cinque giorni dalla scadenza. L’agenzia delle Entrate ha precisato a Telefisco che è precluso il ravvedimento operoso in considerazione proprio dei tempi stretti per arrivare al 730 precompilato, che dovrà essere messo a disposizione dei contribuenti interessati entro il 15 aprile
I PROFESSIONISTI
La richiesta di certezze
La presidente del Cup (comitato unitario professioni) giudica un segnale di apertura il comunicato di ieri ma ribadisce la necessità di è però necessario un Dpcm che consenta di ratificare per legge la buona volontà dell'Agenzia . Gerardo Longobardi, presidente del Cndcec, sottolinea l’importanza del dialogo aperto e costante con Entrate e Mef. Su posizioni più critiche le associazioni sindacali dei professionisti: Anc e Ugdcec insistono per chiedere una proroga della scadenza del 9 marzo per l’invio della «Cu».

Commenti

  1. Sarà quindi difficile traslare dopo la scadenza in quanto generalmente gli occasionali sono spesso presenti come percipienti

    RispondiElimina

Posta un commento