Enti non commerciali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle novità introdotte con riferimento agli enti commerciali in occasione dell’ultimo appuntamento con VideoForum.
Due sono, in particolare, gli aspetti sui quali si è soffermata l’attenzione: la detrazione forfettaria Iva per le spese di sponsorizzazione e l’aumento della tassazione degli utili percepiti. 
La detrazione delle spese di sponsorizzazione
Come noto, il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto un’importante novità in tema di detrazione forfettaria Iva relativa alle prestazioni di sponsorizzazione previste nell’ambito del regime i cui all’articolo 74 del D.P.R. 633/72. 
Dal 13 dicembre 2014, infatti, la percentuale in oggetto è passata dal 10% al 50%, così come previsto per le spese di pubblicità. 
Con questa misura si è quindi arginato il forte contenzioso che si era sviluppato negli ultimi anni in merito alla distinzione tra spese di sponsorizzazione e spese di pubblicità. 
Tuttavia, pur essendo chiara la data di entrata in vigore del decreto, nulla era stato disposto in merito ai contratti di sponsorizzazione già stipulati a quella data. 
In altre parole, ipotizzando che un contratto di sponsorizzazione sia stato stipulato prima del 13 dicembre, è comunque possibile beneficiare della nuova aliquota di detrazione, pari al 50%, per le operazioni poste in essere dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo? 
Ebbene sì, l’Agenzia delle Entrate conferma che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni. 
A rilevare sarà pertanto il momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello di fatturazione. Non sarà invece rilevante la data di stipula del contratto di sponsorizzazione. 
L’aumento della tassazione sugli utili percepiti
La Legge di stabilità ha introdotto un aumento della tassazione sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, il quale trova applicazione sin dall’esercizio 2014. 
In virtù delle nuove disposizioni introdotte, infatti, gli utili percepiti dal 1° gennaio 2014 in poi non saranno più tassati nel limite dal 5%, ma l’ammontare fiscalmente rilevante lieviterà al 77,74%. 
Il comma 655 della legge di stabilità così testualmente recita: “All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento»”. 
Sebbene l’aumento retroattivo della tassazione sia stato l’aspetto più rilevante, in molti avevano espresso dubbi anche in merito all’eliminazione dell’inciso «, anche nell'esercizio di impresa,». 
Questa specificazione era stata infatti interpretata nel senso che l’aumento della tassazione fosse riferibile esclusivamente ai dividenti percepiti dall’ente non commerciale nell’ambito della sua attività istituzionale. 
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aumento della tassazione deve essere esteso a tutti gli utili percepiti dagli enti non commerciali, indipendentemente dal fatto che i dividendi siano percepiti nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa o in quella istituzionale. 
L’eliminazione dell’inciso non deve quindi ritenersi sintomatica di una volontà del Legislatore di distinguere le due fattispecie in esame. 
A sostegno di quanto sostenuto, l’Agenzia delle Entrate richiama la relazione tecnica della norma in oggetto, evidenziando che, nel quantificare l’incremento di gettito derivante dall’applicazione delle nuove norme, sono stati utilizzati come parametri di calcolo tutti i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, compresi quelli derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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