I chiarimenti sull’Iva per «Pa» e fornitori

Primo round di chiarimenti sulla scissione (split payment) dell’Iva nei rapporti fra Pa e fornitori. L’agenzia delle Entrate, in particolare, con una circolare spiega che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede.
Per individuare i soggetti pubblici sottoposti al nuovo regime dello split payment non basta far riferimento all’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72 (da cui prende le mosse il nuovo articolo 17 ter dello stesso decreto), ma trattandosi di un regime introdotto con fine antievasione bisogna tener conto anche della ratio della norma. Da ciò discende ad esempio l’inclusione nello specifico regime delle Comunità montane ovvero dell’Unione dei comuni. Inoltre, sul piano oggettivo la disposizione opera solo per le operazioni documentate da fattura. Risultano esclusi, ad esempio, gli acquisti certificati dal fornitore con scontrino e ricevuta fiscale . Infine niente sanzioni, ma possibilità di regolarizzazione degli errori commessi, per coloro che, dopo il 1° gennaio, hanno commesso errori nell’applicazione del regime. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 1/E di ieri.
Requisiti soggettivi
In relazione all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo articolo 17 ter del Dpr 633/72, la circolare chiarisce che l’elenco previsto dalla norma, di tenore analogo a quello previsto dall’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, deve essere applicato tenendo ben presente la ratio antievasione della disposizione. Quindi, mentre per l’articolo 6, comma 5 (norma agevolativa) l’interpretazione doveva essere restrittiva, per l’articolo 17 ter l’interpretazione può essere anche estensiva, purché rispetti i principi ispiratori della disposizione.
In particolare, il documento di prassi specifica:
Per quanto lo Stato e gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica include, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); 
Per quanto riguarda gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Testo unico degli enti locali (TUEL), include anche le Comunità montane, comunità isolane e le Unioni dei comuni; 
Per quanto riguarda le Camere di commercio, comprende nell’obbligo di applicazione del nuovo regime anche le Unioni regionali delle camere di commercio; 
Per quanto riguarda le aziende sanitarie nazionali, sono da ricomprendersi anche gli enti pubblici istituiti a livello regionale che si sostituiscono alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività delle aziende stesse; 
Per quanto riguarda gli enti di assistenza e beneficenza vanno incluse le Ipab e le Asp. 
Al contrario, tra i soggetti esclusi la circolare annovera, tra gli altri: gli ordini professionali; le agenzie fiscali; le autorità amministrative indipendenti (Agcom); l’Inail; l’Agid; le agenzie reginali per la protezione dell’ambiente (Arpa). 
La circolare, comunque, oltre a fornire un dettaglio delle ipotesi incluse ed escluse, fornisce anche un suggerimento operativo individuando quale strumento di individuazione dei soggetti inclusi nell’obbligo: l’indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa) che individua gli enti che sono riconducibili alle macrocategorie dell’articolo 17 ter.
Sanzioni
In ragione delle incertezze normative create dall’articolo 17 ter, le Entrate escludono la sanzionabilità di tutti gli errori commessi prima dell’emanazione della circolare. Inoltre, il documento specifica che: se l’ente pubblico ha corrisposto erroneamente al fornitore l’Iva anche in relazione alle operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che il fornitore adempi al versamento dell’imposta, non bisognerà fare niente per correggere le violazioni commesse; al contrario, ove il fornitore abbia emesso erroneamente una fattura con l’annotazione scissione dei pagamenti, lo stesso provvederà a correggere la violazione e la PaA verserà Fonte: Il sole 24 ore autore Benedetto Santacroce

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