Il nuovo istituto frenato da tutti gli atti impositivi

Durante Telefisco 2015 sono arrivate le risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti posti sul nuovo ravvedimento operoso con le quali è stata confermata l’applicazione retroattiva del nuovo istituto e sono state chiarite le condizioni relative all’operatività delle cause ostative al suo utilizzo con riguardo sia agli avvisi bonari sia alla natura di atto impositivo.
In merito alla decorrenza l’Agenzia ha confermato che le modifiche apportate dalla legge 190/2014 possono operare anche per le violazioni commesse antecedentemente al 1° gennaio 2015. L’Agenzia, partendo dalla disciplina dell’articolo 3 del Dlgs 472/97 – che ha introdotto per le sanzioni tributarie il concetto penalistico del favor rei – afferma che sebbene il nuovo articolo 13 del Dlgs 472/97 sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, è possibile ravvedere anche violazioni constatate prima di tale data con l’unico limite che non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione o un avviso bonario.
Con le risposte ai quesiti, poi, l’agenzia delle Entrate ha preso in esame le cause ostative del nuovo ravvedimento.
Avvisi bonari
Sugli avvisi bonari, richiamando una precedente interpretazione, l’Agenzia specifica che la presenza di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale è ostativa all’utilizzo del ravvedimento operoso solo ed esclusivamente in relazione alle violazioni e alle irregolarità riscontrabili con la comunicazione notificata, non precludendo al contribuente di utilizzare il nuovo istituto anche per il medesimo anno d’imposta e in relazione alla medesima imposta oggetto della comunicazione purché si tratti di violazioni differenti. Ne consegue pertanto che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o formale della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso non potrà beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questa attività. Potrà, invece, avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato, per esempio quelle che riguardano l’omessa indicazione di un ricavo o un reddito.
Da ciò discende, inoltre, che un soggetto che ha ricevuto un avviso bonario potrà sanare violazioni di natura diversa da quelle riscontrate in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, per le quali sono anche iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative o è stato notificato un processo verbale di constatazione da parte delle Entrate ovvero della Gdf salvo che per questo tipo di contestazioni non abbia già ricevuto un atto impositivo (avviso di accertamento o avviso di liquidazione).
Atti impositivi
In merito agli atti impositivi l’Agenzia si dissocia dal dato letterale della norma preferendo un’interpretazione estensiva che abbia riguardo alla natura degli stessi. Ne consegue che rientrano tra gli atti ostativi, oltre agli avvisi bonari (nei limiti evidenziati sopra), non solo gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento ma tutti quegli atti che per loro natura sono autoritativi e impositivi e che contengono una pretesa tributaria. Sono dunque compresi, proprio per la loro natura impositiva, anche gli avvisi di recupero di crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni anche se non espressamente menzionati dalla norma. In relazione a questi atti impositivi è necessario sottolineare, anche sulla base della prassi precedente, che gli stessi limitano l’utilizzo del ravvedimento limitatamente al periodo di imposta ovvero all’imposta oggetto dell’atto impositivo stesso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Benedetto Santacroce

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