La proroga sui minimi mette in crisi la dichiarazione IVA

Mancano i campi necessari per indicare il passaggio al regime di vantaggio con imposta sostitutiva al 5% e la rettifica della detrazione
La reintroduzione del regime di vantaggio per il 2015 (si veda “Via libera alla proroga per il regime agevolato con imposta al 5%” del 18 febbraio 2015) ad opera del Ddl. di conversione del decreto Milleproroghe – che, dopo il via libera della Camera, oggi approda all’esame dell’Aula del Senato, dove potrebbe essere posta la questione di fiducia da parte del Governo – determina alcuni problemi nella presentazione della dichiarazione IVA 2015 per i soggetti che intendono avvalersi di tale regime.
Per quanto concerne i righi relativi al passaggio tra regimi agevolati, tale dichiarazione è stata predisposta considerando la situazione delineata per effetto della L. 190/2014 che vedeva:
- l’introduzione del nuovo regime agevolato per autonomi;
- l’abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio e degli “ex minimi” dal 2015.
Per questo motivo, nella dichiarazione IVA 2015, è stato riformulato il rigo VA14, riservandolo ai soggetti che:
- applicano dal 2015 il nuovo regime forfetario ex L. 190/2014;
- hanno applicato l’anno precedente un regime che prevedeva l’assoggettamento a IVA e obbligava alla presentazione della dichiarazione annuale (ossia, il regime ordinario, il regime delle nuove iniziative produttive, il regime degli “ex minimi”).
Come specificano le istruzioni alla dichiarazione, la compilazione del rigo ha la finalità di “comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime” forfetario.
Fino all’anno scorso (dichiarazione IVA 2014), invece, il rigo VA14 era riservato ai soggetti che, avendo adottato ad inizio attività il regime ordinario o degli “ex minimi” in via opzionale, oppure delle nuove iniziative produttive, intendevano applicare il regime di vantaggio dall’anno in cui presentavano la dichiarazione (cioè, dal 2014). Il rigo era composto:
- da una casella per comunicare che si trattava dell’ultima dichiarazione IVA prima dell’ingresso nel regime (analogamente alla dichiarazione 2015);
- da un campo in cui indicare la rettifica della detrazione IVA (campo eliminato dalla dichiarazione 2015 ed “incluso” nel rigo VF56).
A quest’ultimo riguardo, si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dal DL 98/2011, la rettifica della detrazione IVA per l’accesso al regime di vantaggio rappresenta un’ipotesi residuale applicabile solo ai casi in cui, nonostante il possesso dei requisiti necessari, sia stata esercitata l’opzione per il regime ordinario o degli “ex minimi” o per quello delle nuove iniziative produttive (circ. Agenzia delle Entrate 30 maggio 2012 n. 17, § 5.3.2).
Ora, a seguito della proroga del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e, quindi, della “convivenza” nel 2015 del nuovo regime forfetario e di quello di vantaggio, l’attuale modello di dichiarazione IVA 2015 appare inadeguato ad accogliere le necessarie indicazioni (passaggio al regime e rettifica della detrazione) conseguenti all’ingresso, dal 2015, nel regime di vantaggio da parte di coloro che, nell’anno precedente, hanno applicato il regime ordinario in via opzionale o delle nuove iniziative produttive. Tale stato di cose richiederebbe un rapido intervento dell’Agenzia delle Entrate volto a definire il comportamento più adeguato da tenere nella situazione specifica e, soprattutto, l’esatta collocazione della rettifica della detrazione che, fino all’anno scorso, aveva un apposito campo.
Rettifica della detrazione IVA nel rigo VF56
In tale contesto, va tenuto conto del diverso trattamento in tema di versamento dell’importo risultante dalla rettifica della detrazione IVA in sede di accesso, tra il nuovo regime agevolato per autonomi e il regime di vantaggio. Infatti, se, per entrambi, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie, solo per il regime di vantaggio è possibile versare l’imposta eventualmente dovuta in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi (art. 1 comma 101 della L. 244/2007) con apposito codice tributo “6497”.
Analoga previsione non è stata riportata nel nuovo regime forfetario, per cui i soggetti che vi accedono dal 2015 indicano l’imposta oggetto di rettifica al rigo VF56, valore che va ad incidere direttamente sull’IVA ammessa in detrazione e, così, sulla liquidazione dell’imposta dovuta o a credito per il 2014.
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI

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