I veicoli in uso agli amministratori: detraibilità IVA

L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.904-472/14 reso dalla DRE Lombardia, nega l’integrale detraibilità Iva sui costi relativi all’utilizzo di autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori di società, in quanto è applicabile il regime ordinario previsto dalla normativa in materia.
L’interpello risolve definitivamente il dubbio riguardante la possibilità di detrarre totalmente l’IVA sui componenti negativi di reddito riguardanti gli automezzi concessi in uso promiscuo all’amministratore di società, in caso di addebito di specifico corrispettivo per l’utilizzo ai fini privati dell’automezzo.
Le disposizioni previste per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti non possono essere estese agli amministratori.
In ambito Iva il trattamento dei costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo dei veicoli a motore è disciplinato dall’art.19-bis1, co.1, lett.c) e d) d.P.R. n.633/72. Per i veicoli stradali, non interamente utilizzati per fini professionali o nell’esercizio dell’attività d’impresa, l’Iva relativa ai costi di acquisto, noleggio o locazione finanziaria e gestione, è ammessa in detrazione nella misura del 40%.
Automezzi strumentali e oggetto dell’attività d’impresa o a uso pubblico
Per tale tipologia di veicolo opera l’integrale deduzione dei componenti negativi di reddito e la totale detraibilità dell’IVA sui costi relativi l’acquisto, ammortamento, manutenzione e utilizzazione. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con il D.L. n.223/06 (“Decreto Bersani – Visco”) e il Provvedimento del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole per individuare gli autoveicoli che, seppur immatricolati come autocarri, sono considerati fiscalmente autovetture.
Veicoli aziendali a disposizione dell’impresa o del professionista
Per tali veicoli la percentuale di deducibilità dei costi di acquisto, manutenzione e gestione è ridotta al 20% (con il limite di 18.075,99 euro per l’acquisto). La percentuale di detraibilità dell’IVA è invece pari al 40%, così come dettato dall’art.19-bis1, co.1, lett.c) e d) d.P.R. n.633/72.
Veicoli utilizzati da agenti e rappresentati di commercio
Per tali autoveicoli opera l’integrale detraibilità dell’IVA sia all’atto di acquisto sia sulle spese di utilizzazione. Per quanto riguarda la percentuale di deducibilità dei costi relativi all’acquisto, ammortamento e gestione, questa viene fissata nella misura dell’80% (con il limite di 25.822,54 euro per l’acquisto).
Veicoli assegnati a uso promiscuo ai dipendenti
Per gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con idonea documentazione e per la maggior parte del periodo d’imposta (184 giorni+1 se bisestile), l’art.164 d.P.R. n.917/86 prevede in capo alla società, una deducibilità limitata al 70% dei componenti negativi di reddito relativi all’utilizzazione, senza limite massimo di spesa per l’acquisto del veicolo. Per i dipendenti, in base a quanto previsto dall’art.51, co.4, lett.a) d.P.R. n.917/86, l’assegnazione del veicolo a uso promiscuo, determina un fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinabile sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci deliberate per l’annualità in corso e in relazione al tipo di autovettura utilizzata.
Dal punto di vista operativo, il valore del fringe benefit può essere attribuito al dipendente mediante inserimento in busta paga con assoggettamento a ritenute previdenziali e fiscali o alternativamente, con separata fatturazione del fringe benefit a titolo di specifico corrispettivo, da assoggettare a IVA ordinaria e pagamento a carico del dipendente. Qualora venga emessa fattura assoggettata ad IVA, la detraibilità dell’IVA da parte dell’impresa è totale (anziché al 40%).
Veicoli assegnati ad uso promiscuo ai collaboratori coordinati e continuativi ed amministratori
Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la società può dedurre un importo pari all’ammontare del compenso in natura spettante all’amministratore corrispondente al fringe benefit come sopra determinato. L’eventuale eccedenza delle spese sostenute dalla società, rispetto al compenso in natura, è deducibile nella misura del 20% così come previsto dall’art.164, co.1, lett.b) Tuir. Anche in questo caso il valore fiscale relativo all’utilizzo del veicolo è quantificato, in misura forfettaria, in base a quanto previsto dall’art.14, co.6 d.P.R. n.633/72, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2008.
Anche in tal caso l’impresa può scegliere se concedere l’uso promiscuo dell’autoveicolo in modo gratuito e quindi inserire il fringe benefit nel cedolino con conseguente assoggettamento a ritenute fiscali e previdenziali o addebitare all’amministratore il corrispettivo specifico, mediante emissione di fattura e pagamento a carico dell’amministratore. La scelta fra le due modalità, ha importanti riflessi sul trattamento Iva, che verrà appunto analizzato a seguire, alla luce dell’interpello reso dalla DRE Lombardia in data 24 settembre 2014.
Il trattamento Iva dell’auto aziendale in uso all’amministratore
La tesi dell’integrale deducibilità dell’IVA è stata condivisa da molti commentatori e istituti di ricerca, nella convinzione che se l’automezzo viene concesso all’amministratore anche per uso privato previo pagamento di un corrispettivo almeno pari al valore convenzionale Aci, per la società l’Iva è interamente detraibile sia per i costi di acquisizione che di gestione, in quanto si concretizza un uso esclusivamente aziendale.
Con l’interpello n.904-472/14, l’Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia, prende posizione su tale argomento e risolve definitivamente la questione fornendo parere negativo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente da ulteriori precisazioni, le disposizioni previste specificatamente per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, non possono essere applicate anche a quelli concessi in uso promiscuo agli amministratori, data la natura eccezionale di tali disposizioni.
La stessa, infatti, aveva già evidenziato con le Circolari n.1/E/07 e n.5/E/01 punto 10), che ai sensi dell’art.34 L. n.342/00, l’assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, opera solo con riferimento alle modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
L’Agenzia delle Entrate conclude che per quanto concerne la detrazione dell’Iva relativa ai veicoli stradali concessi in uso promiscuo all’amministratore, debba operare il regime ordinario della normativa in materia, che prevede una percentuale di detraibilità dell’Iva pari al 40%.
Fonte: Studio Gherardi-Cerverizzo

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