Lettere d’intento al cambio di regime

Da giovedì 12 febbraio fatture senza Iva solo se l’esportatore ha trasmesso il «modello DI»
La lettera d’intento, compilata sul vecchio modello e ricevuta dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio, non avrà più alcuna rilevanza ai fini della fatturazione dal prossimo 12 febbraio. Quindi, non sarà più possibile continuare a emettere le fatture all’esportatore abituale senza Iva, a meno che non si riceva da quest’ultimo una nuova lettera d’intento, compilata nel nuovo modello DI, assieme alla ricevuta di invio telematico effettuato dall’esportatore abituale alle Entrate e non si riscontri «telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia».
Per le operazioni che verranno effettuate dal 12 febbraio, infatti, le vecchie dichiarazioni d’intento, conformi al modello del Dm Finanze del 6 dicembre 1986, che l’esportatore abituale (cliente) ha già spedito ai propri fornitori, devono essere riscritte dal cliente, utilizzando il nuovo modello DI e inviate telematicamente dallo stesso alle Entrate. Poi, una volta scaricate le ricevute di invio, l’esportatore dovrà spedirle ai propri fornitori, assieme alle lettere d’intento, compilate nel nuovo modello. Se ciò non avverrà, da giovedì 12 febbraio il cliente non potrà più ricevere fatture passive senza Iva, ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972.
Fine del periodo transitorio
La nuova procedura si applica «alle dichiarazioni d’intento relative a operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015» (articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 175/2014), e non rileva la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento, secondo la precedente disciplina (circolare 31/E/2014). 
Se la lettera è relativa solo a operazioni da porre in essere dal 1° gennaio all’11 febbraio 2015, il fornitore non è tenuto a trasmettere tale dichiarazione alle Entrate, ma deve solo conservarla e riportarla nel modello annuale Iva, in quanto il termine per il fornitore per trasmettere la vecchia dichiarazione d’intento scade dopo il 12 febbraio 2015, data di entrata in vigore della nuova disciplina (si veda nel dettaglio l’articolo qui sotto). Per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole da fine 2014 e fino all’11 febbraio 2015, che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, invece, si dovrà applicare la nuova disciplina obbligatoria dal 12 febbraio 2015. Questa prevede che la fattura possa essere emessa senza Iva, solo dopo che il fornitore del bene (o il prestatore del servizio) abbia ricevuto dall’esportatore abituale la lettera di intento e la ricevuta di invio alle Entrate e abbia riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia (articolo 7, comma 4-bis, decreto legislativo 471/1997).
Poi, il fornitore dovrà anche riepilogare a consuntivo nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute, sia con il metodo vecchio che con quello nuovo.
Il modello da usare
Dal 12 febbraio il modello di lettera d’intento da utilizzare non è più quello del Dm 6 dicembre 1986, ma è quello del provvedimento delle Entrate del 12 dicembre scorso (modello DI). Se un fornitore ha ricevuto (o riceverà fino all’11 febbraio 2015) dal proprio cliente il nuovo modello per il 2015, senza la ricevuta delle Entrate, ciò non significa che sia stato utilizzato il nuovo metodo. Quindi, va sollecitato il cliente a inviare il modello DI alle Entrate. Se ciò non avviene, si ritiene che non si possano emettere fatture senza Iva, in quanto l’utilizzo del nuovo modello è incompatibile con la vecchia procedura. Per fatturare senza Iva, il fornitore dovrà ricevere dall’esportatore abituale la ricevuta di invio del modello DI alle Entrate e verificarne l’inoltro.
Regole comuni
Sia con il vecchio che con il nuovo metodo, in capo al dichiarante e al fornitore o prestatore permane l’obbligo di numerare progressivamente le lettere d’intento emesse o ricevute, oltre che di annotarle, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento, nell’eventuale registro delle dichiarazioni d’intento ovvero in apposita sezione dei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi. Chi emette la fattura senza Iva, poi, deve indicare nel documento, oltre che il regime di non imponibilità Iva (articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972), anche gli estremi della dichiarazione d’intento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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