Modello unico per le ritenute

Entro il 9 marzo il «riassunto» va inviato all’agenzia delle Entrate
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e «redditi diversi»), a oggi certificati in forma libera: il modello di «Certificazione Unica» (Cu). 
Il modello va poi trasmesso all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), data che, cadendo di sabato, per il 2015 è rimandata al 9 marzo. Il nuovo modello coinvolge, quindi, anche l’amministrazione condominiale. L’agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 4790 del 15 gennaio 2015, ha divulgato la versione definitiva della nuova Certificazione Unica 2015.
Il Cu 2015 riguarda tutte le ritenute d’acconto e le detrazioni effettuate su redditi da lavoro dipendente e assimilati; redditi da lavoro autonomo; provvigioni (anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta) e redditi diversi; indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell’attività sportiva di natura autonoma.
Per l’omessa, tardiva o errata presentazione è prevista una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione.
L’invio entro il 9 marzo del modello Cu, contenente la nuova certificazione unica, non sostituirà la presentazione all’Agenzia entro il 31 luglio delle stesse certificazioni dei dipendenti, all’interno del Modello 770 2015 semplificato, né la consegna (anche se il termine non è sanzionato) entro il 2 marzo (il 28 febbraio è sabato) ai sostituiti, ai professionisti, agli agenti o ai lavoratori occasionali della certificazione dei redditi e delle ritenute 2014: l’adempimento riguardava (e riguarda) tutti i fornitori che hanno emesso fatture con ritenuta d’acconto nei confronti del condominio, per esempio la ritenuta d’acconto del 20% sul reddito delle persone fisiche per prestazioni professionali (come la parcella di un geometra o di un avvocato), o la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi (servizio di pulizia, manutenzione riscaldamento, manutenzione ascensore eccetera). La denuncia al Fisco del pagamento delle trattenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soggetti (sostituiti) veniva effettuata tramite il modello 770. 
L’invio si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate. Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell’agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, oppure da quello del ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it. 
I servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via internet tramite la sezione presente nel sito dell’agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.
Gli uffici delle imposte possono richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (in base al Dpr 600/1973), pur rimanendo responsabile nei confronti del Fisco il condominio, quale sostituto d’imposta, a nulla rilevando la circostanza che l’adempimento viene posto in essere dall’amministratore, quale relativo mandatario (circolare ministeriale 7/E/2007). In ogni caso l’amministratore può essere chiamato a rispondere per inadempimento degli obblighi fiscali, di cui all’articolo 1130, n. 5 del Codice civile, e, in caso di gravi irregolarità fiscali, passibile anche di revoca giudiziaria (articolo 1129, comma 11 ).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luana Tagliolini

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