Niente invio per la vecchia dichiarazione

Le dichiarazioni d’intento spedite ai fornitori con le vecchie modalità non devono essere trasmesse telematicamente alle Entrate.
È uno dei chiarimenti forniti nei giorni scorsi dall’agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata.
Con l’entrata in vigore avvenuta il 13 dicembre 2014 del decreto semplificazioni (decreto legislativo 175/2014), è stata integralmente riscritta la disciplina relativa all’invio delle lettere d’intento con effetto ai sensi dell’articolo 8, lettera c) del Dpr 633/72, spostando l’obbligo di comunicazione dal fornitore all’esportatore abituale (come spiegato nell’articolo di apertura).
Relativamente alle lettere di intento inviate con le procedure vigenti nel 2014 è stato sollevato il dubbio in ordine alla loro gestione, tenendo conto che queste comunicazioni producono effetti per il periodo transitorio, fino all’11 febbraio 2015, in cui si possono applicare le vecchie regole.
Il quesito posto all’Agenzia riguarda il comportamento da tenere per le lettere di intento ricevute con la precedente procedura. Le Entrate hanno risposto distinguendo due situazioni.
La prima è quella in cui la lettera inviata con le vecchie modalità sia relativa esclusivamente a operazioni da effettuare tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015, per le quali non è richiesto alcun adempimento, né in capo all’esportatore abituale, né in capo al fornitore. La vecchia disciplina prevedeva, infatti, che il fornitore dovesse provvedere all’invio della dichiarazione di intento «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta». Questo termine, per le dichiarazioni relative alle operazioni poste in essere nel periodo transitorio (ossia tra il 1° gennaio e l’11 febbraio) coincide con il 16 febbraio per i contribuenti mensili, ovvero successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Da qui la previsione di esonero dall’obbligo di comunicazione telematica.
La seconda situazione che può verificarsi è quella in cui la lettera di intento si riferisca a operazioni poste in essere anche successivamente all’11 febbraio 2015. Per questa fattispecie, come peraltro già chiarito dalla stessa nella circolare 31/E/2014, di commento alle novità del decreto semplificazioni, emanata il 30 dicembre scorso, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina; pertanto queste dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio con effetto per l’anno 2015, dovranno essere gestite secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina, ricomprendendo anche le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015.
La precisazione che per le “vecchie” lettere di intento efficaci fino al 11 febbraio 2015, non debba essere effettuata la comunicazione in via telematica da parte del ricevente, è importante per scongiurare l’applicazione delle relative sanzioni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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