Notifiche a mezzo posta iniziate con la «spedizione» e non con la «consegna»

I termini utilizzati dal legislatore non possono essere meramente casuali, specie in merito alla formazione di decadenze
In tema di notifiche degli atti tributari, è ormai consolidato il principio secondo cui, per il notificante, la
notifica si perfeziona con la consegna del plico all’agente notificatore (si veda, da ultimo, la Cassazione 10 gennaio 2014 n. 351).
Così, se l’accertamento è consegnato all’agente notificatore prima del termine di decadenza, questa è interrotta quand’anche il contribuente lo riceva in un momento successivo (comunque, è dal momento della ricezione che decorrono i sessanta giorni per il ricorso).
Questo vale, come detto, per le notifiche propriamente intese, quindi ove c’è l’intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo speciale nominato dall’Amministrazione).
La notifica, però, può anche avvenire direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della L. 890/82.
In tal caso, l’art. 60 del DPR 600/73 stabilisce che “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
È importante prestare attenzione alle parole utilizzate dal legislatore, che, per il caso della notifica eseguita “direttamente” a mezzo posta, ha parlato di “spedizione”, e non di “consegna”, locuzione contenuta, ad esempio, nell’art. 149 del codice di procedura civile.
Accade che, per accordi interni tra le Poste e l’Agenzia delle Entrate, non sia questa che, materialmente, si reca presso l’ufficio postale per la spedizione, ma sia il postino che, periodicamente, si reca presso l’Agenzia delle Entrate per ritirare gli accertamenti “destinati” alla spedizione.
Quid iuris se la “consegna” al postino avviene l’ultimo giorno utile, e la “spedizione” un paio di giorni dopo?
Il caso classico si ha quando la “consegna” avviene il venerdì, e la “spedizione”, per una qualsivoglia ragione, il lunedì successivo, e, nel mentre, si è formata la decadenza.
Dal punto di vista probatorio, magari dall’avviso di ricevimento emerge come data di spedizione il giorno in cui il plico è stato consegnato al postino, ma, se si interroga il sito internet delle Poste per “rintracciare” la raccomandata, emerge che la spedizione è avvenuta in un giorno posteriore.
In giudizio, a nostro avviso si può far valere la tardività dell’atto, siccome la “spedizione” non è avvenuta quando il plico è stato “consegnato”, ma, appunto, quando è stato “spedito”, e non hanno rilievo le diverse date eventualmente presenti in registri dell’Agenzia delle Entrate o addirittura nell’avviso di ricevimento.
Potrebbe valere quanto risulta dal sito delle Poste
Non si sta contestando la veridicità della data (caso in cui sarebbe necessaria la querela di falso), ma si sta solo tentando di affermare che, per la peculiarità della fattispecie, la “consegna” e la “spedizione” non coincidono.
Invero, si potrebbe del pari asserire che la “spedizione” sia identificata con il giorno in cui, materialmente, l’atto viene consegnato alle Poste, sia pure tramite un loro dipendente (agente postale).
Evidenziamo che la differenza, non solo terminologia ma pure sostanziale, tra “consegna” e “spedizione” è stata colta dalla C.T. Prov. Genova 20 giugno 2014 n. 1307/5/14, ove, in un caso di notifica a mezzo di messo comunale, è stata data rilevanza alla materiale “consegna” del plico all’agente notificatore, e non alla “spedizione”, in una fattispecie, per certi versi, opposta alla nostra, dove l’Agenzia delle Entrate aveva spedito gli accertamenti da notificare al messo comunale, il quale, successivamente, ne aveva curato la notifica.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

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