Obbligo di invio delle sole Certificazioni Uniche con redditi imponibili

L’esonero riguarda le certificazioni dei singoli contribuenti che hanno percepito esclusivamente redditi esenti
Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, dovrà inviare solo le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare le certificazioni relative ai sostituiti che hanno percepito esclusivamente redditi esenti. È questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle finanze al questione time svoltosi ieri in Commissione Finanze alla Camera, rispondendo all’interrogazione n. 5-04817 di Carla Ruocco.
Al fine di venire incontro alle richieste delle categorie professionali interessate, con il comunicato stampa del 12 febbraio scorso, poi recepito nella circolare del 19 febbraio 2015 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha previsto alcune “semplificazioni” in relazione al primo adempimento del nuovo obbligo di trasmissione in via telematica, entro il 9 marzo 2015 (poiché l’ordinaria scadenza del 7 marzo quest’anno cade di sabato), delle Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti nel 2014, al fine di permettere all’Agenzia stessa di acquisire i relativi dati in tempo utile per rendere disponibili, entro il 15 aprile, i modelli 730/2015 precompilati.
In particolare, l’Agenzia ha previsto che i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati (es. dottori commercialisti e consulenti del lavoro) possono non inviare le certificazioni relative al 2014 contenenti esclusivamente redditi esenti.
Tuttavia, erano emersi alcuni dubbi interpretativi circa la portata del possibile esonero facoltativo dall’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti; in particolare, non era chiaro se la suddetta dispensa riguardasse le singole certificazioni relative ai soli percipienti che hanno conseguito esclusivamente redditi esenti – con la conseguenza che gli operatori sono obbligati ad inviare solo quelle degli altri percipienti cui sono stati erogati nel 2014 redditi imponibili o entrambe le tipologie – oppure se la presenza di percipienti aventi redditi imponibili, costringesse comunque il sostituto d’imposta ad inviare anche le certificazioni relative agli altri percettori di redditi esclusivamente esenti.
Nella risposta in esame il Ministero aderisce alla prima impostazione, in coerenza con la ratio di semplificazione perseguita dall’Agenzia.
I sostituti d’imposta che corrispondono sia redditi imponibili che redditi esenti, pertanto:
- entro il 9 marzo prossimo devono inviare all’Agenzia tutte le certificazioni contenenti redditi imponibili, anche se contengono redditi esenti;
- possono scegliere se inviare o meno le certificazioni relative ai sostituiti che hanno percepito esclusivamente redditi esenti.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia del 15 gennaio scorso di approvazione della Certificazione Unica, non devono comunque essere inviate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia poiché il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
L’invio non riguarda dividendi e interessi
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate non riguarda inoltre le certificazioni relative:
- ai dividendi e ai proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l’apposito modello CUPE;
- agli interessi e ad altri redditi di capitale, che può avvenire in “forma libera”.
Se tali redditi devono essere dichiarati, non potranno quindi rientrare tra i dati oggetto della precompilazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma dovranno essere inseriti dal contribuente, il quale non potrà quindi limitarsi ad “accettare” la dichiarazione precompilata.
La Certificazione Unica, infatti, non è strutturata in base ai redditi che possono essere dichiarati nel 730, ma in base al contenuto del modello 770 Semplificato, che comprende anche redditi che non possono essere dichiarati nel 730, mentre dividendi e interessi, che possono essere dichiarati nel 730, vanno indicati nel 770 Ordinario.
In relazione alle certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di inviarle dopo il 9 marzo, senza applicazione di sanzioni. Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; i redditi di lavoro autonomo occasionale vanno invece comunicati tempestivamente, perché possono essere dichiarati nel 730;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO

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