Occasionali, «ricerca» difficile

Le informazioni spesso non sono codificate e vanno reperite in forma manuale
Da quest’anno tutti i sostituti d’imposta che si sono avvalsi di professionisti o, più precisamente, che nel corso del 2014 hanno corrisposto somme di denaro riferite a redditi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi, non potranno più rilasciare l’attestazione del versamento delle ritenute d’acconto, previste dagli articoli 25 e seguenti del Dpr 600/73, su un documento redatto in forma libera.
Inoltre, il nuovo modello di certificazione unica approvato dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere rilasciato (e poi inviato all’agenzia delle Entrate) anche ai lavoratori autonomi i cui redditi - pur non essendo assoggettati a ritenuta - fruiscono del regime agevolato dei “nuovi minimi” (articolo 27 del Dl 98/2011) o delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 388/2000).
In questi casi la difficoltà principale sarà quella di scovarli tra i numerosi fornitori, specialmente se in fase di registrazione del documento fiscale non si è avuta l’accortezza di evidenziarne bene la natura.
L’indicazione più comune data dalle case di software è di considerarli – in fase di creazione dell’anagrafica nuovo fornitore – come contribuenti assoggettati a ritenuta d’acconto, salvo poi inserire, al momento della registrazione della fattura, un valore pari a zero nel relativo campo destinato alla ritenuta.
Per ragioni di semplicità, molti non avranno seguito questa poco intuitiva strada, quindi esiste un rischio concreto di non predisporre la certificazione per questi soggetti. Una soluzione ex post per rintracciare le fatture dei contribuenti minimi può essere quella di limitare le indagini alle registrazioni contabili con codice Iva riferibile alle operazioni senza addebito dell’imposta.
La sanzione applicata per ogni omessa, tardiva o errata presentazione di ciascuna certificazione unica da inviare è pari a 100 euro (decreto legislativo 175/2014). Inoltre, seppure in via informale, l’Agenzia ha chiarito che non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per correggere errori ed omissioni.
Peraltro con comunicato del 12 febbraio scorso le Entrate hanno escluso sanzioni per le certificazioni inviate successivamente al prossimo 9 marzo, data di scadenza dell’adempimento, per i redditi non dichiarabili nel modello 730, quali quelli dei nuovi minimi
Tale possibilità, però, non è concessa negli altri casi. Quindi, considerati i tempi stretti, particolare attenzione dovrà essere posta, ad esempio, nella gestione dei lavoratori occasionali.
Nel modello vengono distinti (punto 6 del modello Cu) con codici M e M1, rispettivamente le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e i redditi derivanti dall’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere. La novità è stata anche accolta per la prima volta nel nuovo modello 770/S anno 2015. Tuttavia pure questa informazione difficilmente sarà presente in contabilità e quindi si dovrà provvedere manualmente a posteriori.
Ulteriore controllo riguarda il limite dei 5.000 euro annui degli occasionali: l’eventuale eccedenza va assoggettata a contribuzione previdenziale, da applicarsi sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese a carico del committente ed esposte in fattura (queste ultime da indicarsi al punto 22).
Fino al 12 marzo si possono annullare o sostituire, senza alcuna penalità, le certificazioni errate già inviate. Poiché i dati esposti nella Cu dovranno essere riportati anche nel modello 770, è opportuno effettuare in anticipo tutte le verifiche. Nessun problema per le ritenute non versate per le quali invece dovrebbe essere possibile ravvedersi.
Fonte: il sole 24 ore autore Stefano Sirocchi CORRELATI

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