Per i «nuovi minimi» adempimenti in salita

Attenzione a salti di imposta e gestione dei pagamenti
Sono numerosi, e non sempre immediati, gli adempimenti a carico dei cosiddetti “nuovi minimi”. Il regime forfettario introdotto con la legge di stabilità 2015, al netto delle modifiche annunciate dal Governo e che dovrebbero prendere corpo in queste settimane, prevede una gestione fiscale e amministrativa non del tutto semplice: è lecito dubitare che il singolo contribuente possa autogestirsi totalmente, soprattutto se non esperto di materia tributaria.
Le poste «rimandate»
La determinazione del reddito imponibile tramite percentuale di redditività è solo uno degli aspetti. 
In primo luogo, infatti, per i piccoli imprenditori è delicato il passaggio da soggetto che determina analiticamente il reddito in base al principio di competenza, a soggetto che lo determina in modo forfettario: occorre dare rilevanza fiscale a tutte quelle poste positive o negative la cui tassazione è stata legittimamente rimandata nel tempo. Il passaggio è contenuto nel comma 66 dell’articolo 1 della legge 190/14, che amplia anche all’Irap questo adempimento. Ad esempio, se un soggetto ha realizzato una plusvalenza nel 2013 optando per la tassazione quinquennale con rate costanti di 100 euro, nel 2014 (anno precedente a quello di ingresso nel regime forfettario) dovrà inserire nell'imponibile tutte le quattro rate residue per un importo totale di 400 euro. In modo simile, se vi sono state manutenzioni non dedotte per eccedenza rispetto al plafond del 5% del valore dei beni strumentali, andranno inserite tra i componenti negativi deducibili nel 2014 per le intere quote residue.
Duplicazioni o salti di imposta
In secondo luogo occorre evitare, sempre nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, duplicazioni o salti di imposta. 
Ipotizziamo il caso di un agente di commercio che ha inserito nel suo imponibile provvigioni maturate nel 2014 per 5mila euro, ma non ancora pagate. Ricevendo il pagamento nel 2015, in pieno regime forfettario, secondo il principio di cassa dovrebbe sottoporre nuovamente a tassazione l’importo. Ma il passaggio normativo (articolo 1 , comma 72 della legge 190/14) gli permette di non considerare quell’incasso. 
Non si pone il problema, invece, sui costi maturati nel 2014 ma pagati nel 2015: nel nuovo regime la loro determinazione è sempre forfettaria in base alla percentuale di redditività.
Beni strumentali
Inoltre, vi sono regole speciali sulla cessione di beni strumentali. Per quelli acquistati prima dell’ingresso nel regime forfettario, il residuo da ammortizzare viene bloccato al 31 dicembre 2014: se il bene venisse ceduto durante l’applicazione del regime non si avrebbe alcun effetto, poiché né plusvalenze né minusvalenze sono rilevanti; se il bene venisse ceduto una volta rientrato nel regime semplificato, la plusvalenza verrà calcolata partendo dal residuo determinato prima dell’ingresso nel regime forfettario. 
I beni strumentali acquistati durante l’applicazione del regime forfettario, invece, non vengono dedotti (i costi sono, appunto, forfettizzati): se ceduti durante la vigenza del regime non si ha alcuna rilevanza fiscale; se ceduti una volta usciti dal regime, occorre considerare quale costo fiscalmente rilevante l’intero costo di acquisto.
Pagamenti da monitorare
Infine, il regime forfettario richiede un ulteriore adempimento gravoso per la maggior parte dei contribuenti. I soggetti forfettari non sono soggetti all’applicazione di alcuna ritenuta d’acconto sulle prestazioni rese, né sono sostituti d’imposta sulle prestazioni commissionate. A loro volta, quindi, non applicano alcuna ritenuta sui pagamenti eseguiti. 
Tuttavia, l’articolo 1, comma 69 della legge 190/14, impone loro di monitorare i soggetti verso i quali la ritenuta dovrebbe essere eseguita, poiché dovranno segnalare il loro codice fiscale e l’importo pagato nella dichiarazione dei redditi, quindi in una mini-dichiarazione ispirata al modello 770 all’interno del modello Unico. 
La norma cita il Titolo III del Dpr 600/73 e, quindi, comprende tutti i pagamenti verso dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, agenti di commercio. È evidente che per assolvere a tale adempimento il soggetto che paga il compenso dovrebbe sapere in quali casi quel pagamento va assoggettato a ritenuta. E tale conoscenza è tutt’altro che scontata. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti
Contabilità light, ma da conservare 
La gestione amministrativa del regime forfettario prevede numerose agevolazioni, a cui però si affiancano - e permangono - altrettanto numerosi adempimenti che gravano sul contribuente.
Tra le semplificazioni introdotte, la più rilevante è il mancato obbligo di redazione e tenuta delle scritture contabili. Analogo beneficio è previsto per i cosiddetti “superminimi”, ma mentre in quel caso la determinazione analitica del reddito rende necessaria la tenuta della contabilità, nel caso del contribuente forfettario la determinazione dell’imponibile con percentuali di redditività è coerente con l’esonero. I documenti contabili emessi e ricevuti, infatti, vanno meramente numerati e conservati.
Inoltre, dall’esclusione da Iva consegue l’esonero da qualunque versamento relativo a tale imposta, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi dall’estero: in questo caso l’imposta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, previa integrazione della fattura estera ricevuta. Fa eccezione all’obbligo di versamento Iva, l’acquisto di beni intracomunitari da parte di un contribuente forfettario che non abbia eseguito analoghi acquisti nel periodo d’imposta precedente e quello in corso superiori a 10mila euro: entro questa soglia, infatti, l’acquisto si considera eseguito nel territorio estero con conseguente pagamento dell’imposta indiretta estera.
Infine chi entra nel regime forfettario è tenuto alla rettifica della detrazione Iva per beni o servizi acquistati in precedenza, quando il soggetto era in regime ordinario. Ad esempio, inrelazione alle rimanenze di beni esistenti al 31 dicembre 2014, dato che il contribuente cederà quei beni senza applicare l’Iva, l’imposta.
L’accesso. Il criterio della prevalenza sui redditi da lavoro autonomo accende diversi dubbi
Requisiti stringenti per i pensionati
Sono molte le criticità emerse nella fase di avvio del nuovo regime fiscale forfettario, così come introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (190/2014). Nel corso di Telefisco 2015, il convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore per chiarire le novità fiscali dell’anno, i requisiti di accesso ai “nuovi minimi” hanno acceso molti interrogativi in platea e generato altrettanti quesiti.
In primo luogo va definita la necessaria prevalenza dei redditi da lavoro autonomo rispetto a quelli da lavoro dipendente, condizione necessaria per poter accedere al regime forfettario, se il totale dei redditi è superiore a 20mila euro. L’articolo 1, comma 54, lettera d) della legge 190/14 cita espressamente i redditi da lavoro dipendente e assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir): tra questi redditi vi è quello da pensione, per il quale risulterà alquanto difficile soddisfare il requisito di prevalenza.
Si potrebbe ipotizzare che questo criterio possa non essere applicato per i pensionati, poichè la norma prevede una esplicita esenzione quando il rapporto di lavoro è cessato. E nel caso di un pensionato, in teoria, vi è sempre una precedente cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, si ritiene che il legislatore abbia inteso individuare il rapporto di lavoro cessato nel periodo d’imposta in cui si verificano i requisiti necessari per accedere al forfettario (quindi il 2014, se il regime si applica quest’anno), e non una cessazione avvenuta in modo indefinito in qualunque anno precedente.
Pertanto, alla luce di questa ultima interpretazione, il confronto tra reddito da lavoro dipendente (o assimilato) e reddito da lavoro autonomo andrebbe eseguito anche per il pensionato, ad eccezione dell’ipotesi in cui il rapporto da lavoro dipendente sia cessato nel 2014 (o comunque nell'anno precedente a quello in cui si accede al regime dei minimi).
In ogni caso, comunque, non è semplice eseguire il confronto sia pure per l’anno 2014: i dati finali relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono precisamente conosciuti nei primi giorni del 2015 ed è, invece, in questi primi giorni che il contribuente deve sapere se può o meno applicare il regime forfettario. In tali casi non si può che prevedere il dato consuntivo 2014 , sperando di eseguire una previsione corretta.
Sul fronte dei requisiti legati ai beni strumentali, che non devono superare i 20mila euro alla chiusura del periodo d’imposta 2014, sorgono spesso dubbi correlati ai beni assunti in locazione, magari solo negli ultimi giorni del 2014. In tal senso, non sembra che la norma consenta un qualche calcolo ragguagliato a giorni del valore normale del bene in locazione. Se fosse possibile, questa opportunità sarebbe stata introdotta anche per i beni acquistati negli ultimi giorni del 2014. Per questi ultimi, in particolare, la lettera c) del comma 54 non prevede alcun ragguaglio.
Infine, resta critico come “pesare” le automobili detenute nel 2014. Per un contribuente superminimo che passa al regime forfettario il calcolo è chiaro, pari al 50% del costo del bene (al netto dell’Iva. Se l’auto è detenuta da un soggetto semplificato, che intende accedere al regime forfettario dal 2015, la questione è meno chiara: per questi soggetti il bene rileva, ad esempio, ai fini degli studi di settore per il valore massimo stabilito dall’articolo 164 del Tuir. Per uniformità di trattamento si ritiene, tuttavia, ragionevole che anche per costoro l’auto debba essere assunta con le stesse regole previste per i superminimi.
LE MOSSE GIUSTE
LE SCELTE PER CHI GIÀ OPERAVA NEL 2014
1 - Come entrare o no nel regime forfettario
Il regime forfettario è il naturale approdo di chi presenta i requisiti di legge al 31 dicembre 2014, senza comunicazioni ulteriori
I soggetti che al 31 dicembre 2014 presentano i requisiti per l'accesso al regime forfettario, ma che non vogliono applicarlo, dovranno eseguire un'opzione per il regime semplificato a determinazione analitica del reddito e dell'Iva: il comportamento concludente si manifesterà applicando Iva ordinaria alla prima fattura del 2015, poi l'opzione va comunicata alle Entrate entro la prima dichiarazione Iva successiva presentata nel 2015 e vincola il soggetto per almeno un triennio
2 - LA TRANSIZIONE PER CHI ADERISCE
Bisognerà fare attenzione all'Iva detratta in precedenza sui beni o servizi non ancora impiegati, poiché quell'Iva detratta dovrà essere restituita in tutto o in parte
Bisogna evitare salti o duplicazioni di tassazione nel passaggio dal regime di competenza per gli imprenditori semplificati a quello di cassa dei forfettari
ISCRIZIONE PER CHI INIZIA L’ATTIVITÀ DAL 2015
1 - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
Per i soggetti che iniziano l'attività nel 2015 o anni seguenti, la scelta di optare per il regime forfettario si esprime indicando l'esclusione da Iva nell'emissione della prima fattura (articolo 1 , comma 58 della legge 190/14).
02 LA DICHIARAZIONE NEL MODELLO
La comunicazione della scelta eseguita deve essere effettuata barrando la casella «Regime di vantaggio» nel modello di inizio attività. Il vero aspetto costitutivo dell'opzione, comunque, resta il comportamento concludente, non quello dichiarativo. Chi dimentica di barrare la casella, infatti, potrà ravvedere la dimenticanza entro 30 giorni senza sanzioni ed oltre 30 giorni con sanzione di 258 euro
LA GESTIONE DEL REGIME DOPO L'AVVIO
1 -  Fatture da conservare
Non si tengono scritture contabili e non si registrano le fatture emesse o ricevute ma ci si limita a numerarle e conservarle
2 - NIENTE IVA «INTERNA»
Non è previsto alcun versamento Iva, tranne nel caso di operazioni con l'estero
3 - I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Per gli iscritti alla gestione artigiani o commercianti è possibile optare con comunicazione telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno, per pagare l'importo effettivamente dovuto ed evitare il minimale fisso contributivo

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