Per le comunicazioni black list limite di 10.000 euro «cumulativo»

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la nuova soglia non riguarda ciascun singolo cliente o fornitore estero
Nel corso di Telefisco 2015 l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento, già formalizzato nella circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, secondo cui il limite di 10.000 euro al di sotto del quale non risultano più obbligatorie le comunicazioni delle operazioni con controparti residenti o localizzate nei paradisi fiscali deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell’anno solare con le suddette controparti.
Nella domanda posta all’Agenzia si richiedeva, in particolare, se doveva ritenersi superata la soglia per un contribuente che effettua nell’anno due operazioni da 6.000 euro ciascuna con due società svizzere (o con una società svizzera e una di Singapore); la risposta dell’Agenzia conferma, come detto, che la soglia è unica, e quindi occorrerà segnalare entrambi i movimenti.
Si tratta, come più volte segnalato, di un orientamento che di fatto limita di molto l’intento di semplificazione che si è prefisso il DLgs. 175/2014, intento che sarebbe stato probabilmente salvato da un’interpretazione della norma intesa a riferire la nuova soglia a ciascun cliente o fornitore con cui si intrattengono i rapporti.
Con l’impostazione assunta dall’Agenzia (che, va detto, risulta conforme al dato testuale della norma) è, quindi, sufficiente che l’operatore italiano abbia un minimo di attività internazionale perché vi sia un effetto “di trascinamento” delle operazioni di importo minimo (perché, in altre parole, l’operatore italiano sia tenuto a segnalare nelle comunicazioni anche gli importi di ammontare poco significativo – al limite, anche di un euro o meno – che prima della riforma dell’adempimento erano invece esclusi dall’obbligo, in virtù della soglia di 500 euro, oggi non più sussistente).
Va, in questo contesto, consigliato di concludere il 2014 con le previgenti regole e periodicità (la stessa circolare n. 31/2014 ammette questa possibilità, precisando che se ciò avviene non vi è l’obbligo di presentare la comunicazione annuale riepilogativa); in questo modo, si evita un laborioso procedimento di “ripescaggio” di operazioni che non erano state segnalate nelle comunicazioni mensili o trimestrali, in quanto inferiori a 500 euro, e che in base alle nuove regole andrebbero così comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Visti i rischi in termini di sanzioni che sorgono in caso di infedeltà della comunicazione, appare utile rifarsi ad alcune esclusioni che erano state introdotte in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, in special modo con la circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, proprio al fine di escludere il monitoraggio di importi spesso minimi o poco rilevanti (la soglia di 500 euro, infatti, è stata introdotta successivamente).
Vanificato l’effetto semplificazione
Tra queste esclusioni, probabilmente quelle che rivestono un maggior grado di significatività sono le spese per le trasferte dei dipendenti, alla condizione che il documento di spesa sia intestato al dipendente stesso.
Nel caso in cui la fattura sia invece intestata alla società, l’esclusione non è invece garantita, così come non è garantita nei confronti del professionista: ragionando per paradossi si potrebbe giungere alla conclusione per cui qualsiasi professionista che ha nell’anno solare spese e/o compensi per almeno 10.000 euro derivanti da rapporti con operatori economici svizzeri è obbligato ad inserire nella comunicazione il caffè da due franchi svizzeri consumato all’aeroporto di Zurigo, pena la sanzione minima di 516 euro, situazione che verrà prevedibilmente bypassata attraverso il mancato inserimento in contabilità della spesa, che si avrebbe per sostenuta nella sfera privata e non in quella professionale.
Va poi ricordato che, sempre secondo la predetta circolare n. 2/2011, per le cessioni documentate non da fattura, bensì da scontrino o ricevuta fiscale, non sussiste l’obbligo di comunicazione, anche se l’acquirente è un operatore economico stabilito nel paradiso fiscale, in quanto dallo scontrino o ricevuta non è possibile desumere i dati identificativi della controparte.
Al di là di questi casi, l’attenzione degli operatori nell’identificare le operazioni con i paradisi fiscali dovrà presumibilmente continuare ad essere elevata, in quanto in molte situazioni il numero di operazioni di importo minimo che dovrà essere segnalato potrebbe risultare alto.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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