Polizza «ridotta» per chi non elabora i 730

I professionisti che non rilasciano visti sui 730 non sono obbligati ad estendere le garanzie
professionisti che non intendono apporre il visto di conformità sui modelli 730 non sono tenuti ad integrare la polizza assicurativa con la copertura del nuovo rischio collegato all’infedele rilascio del visto. È questo il principale chiarimento contenuto della circolare n. 7 di ieri, con la quale l’Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina del visto di conformità a seguito della modifiche apportate dal DLgs. 21 novembre 2014 n. 175.
In relazione ai modelli 730, i certificatori che rilasciano il visto infedele non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ma diventano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (30%, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni), ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
Recependo quanto deciso nell’incontro tenutosi il 17 febbraio scorso tra il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, il Viceministro all’Economia, Luigi Casero, e la Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, chi non si occupa di modelli 730, ma rilascia visti di conformità solo in relazione ai modelli UNICO, IRAP e IVA, per la compensazione nel modello F24 dei crediti tributari di importo superiore a 15.000 euro, ovvero per il rimborso dei crediti IVA annuali o trimestrali superiori a tale soglia, non è obbligato ad adeguare la polizza per coprire anche i nuovi rischi riguardanti solo i modelli 730. Tutti i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono invece tenuti ad adeguare il massimale della polizza al nuovo importo minimo di tre milioni di euro, rispetto al precedente limite di 1.032.913,80 euro, fermo restando che il massimale deve comunque essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. Inoltre, viene stabilito che tale adeguamento deve avvenire prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la polizza non sia ancora scaduta alla data del 13 dicembre 2014 di entrata in vigore del DLgs. 175/2014.
La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di modelli 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
I professionisti che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello minimo previsto.
Al di fuori dei suddetti casi di dolo o colpa grave del contribuente, il professionista che rilascia il visto infedele sui modelli 730 potrà evitare la responsabilità relativa all’imposta (e agli interessi) solo se, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa:
- trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente;
- ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati, la responsabilità del professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, con riduzione ad un ottavo se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, viene precisato che la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la nuova disciplina in materia di visto infedele si applica anche in caso di presentazione del modello 730 con le modalità ordinarie, senza avvalersi della dichiarazione precompilata messa a disposizione dalla stessa.
In considerazione di quanto esposto, saranno consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto sui modelli 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi. Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale sui modelli 730, il professionista non può però avvalersi di una società di servizi.
L’Agenzia precisa inoltre che la dichiarazione, o la richiesta di rimborso IVA infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti non vistata, con quel che ne consegue, ad esempio, in relazione alle sanzioni per indebita compensazione.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO

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