Proroga parziale per le Certificazioni Uniche

Quelle contenenti solo redditi non dichiarabili nel 730 possono essere trasmesse anche dopo il 9 marzo
Possibilità di inviare dopo il 9 marzo, senza sanzioni, le Certificazioni Uniche contenenti solo redditi che non possono essere dichiarati nel 730, possibilità di non compilare la sezione relativa ai dati INAIL e di non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sono queste le “aperture” disposte dall’Agenzia delle Entrate e rese note con un comunicato stampa diffuso ieri, al fine di venire incontro alle richieste delle categorie professionali interessate (si veda “Scadenze, i sindacati chiedono un incontro a MEF ed Entrate” del 10 febbraio).
Entro il 9 marzo 2015 (poiché l’ordinaria scadenza del 7 marzo quest’anno cade di sabato), infatti, i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati (es. dottori commercialisti e consulenti del lavoro) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche, per permettere all’Agenzia stessa di acquisire i relativi dati in tempo utile per rendere disponibili, entro il 15 aprile 2015, i modelli 730/2015 precompilati.
Al fine di far rispettare tale scadenza, è stato introdotto un pesante regime sanzionatorio, secondo cui, per ogni certificazione omessa, inviata tardivamente o con dati errati, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97 (inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è possibile avvalersi neppure del ravvedimento operoso).
Tuttavia, come più volte evidenziato, l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, e il relativo regime sanzionatorio, riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato, oppure di dati che non hanno diretta rilevanza ai fini della dichiarazione del contribuente.
Proprio la rilevanza di fini della precompilazione del modello 730 costituisce il “denominatore comune” delle semplificazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, applicabili solo quest’anno, al fine di agevolare il primo adempimento del nuovo obbligo.
L’aspetto più rilevante è la possibilità di inviare dopo il 9 marzo, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
L’Agenzia delle Entrate non ha però precisato il termine finale di questo “periodo di tolleranza”; in attesa di ulteriori indicazioni, appare prudenziale procedere appena possibile all’invio delle certificazioni in esame.
Altra importante novità è la possibilità di non compilare la sezione della Certificazione Unica relativa ai dati assicurativi INAIL. L’indicazione di tali dati, infatti:
- è stata una “sorpresa” della versione definitiva della Certificazione Unica, non prevista dalle bozze diffuse nel 2014 né dal precedente modello CUD;
- avveniva solo nell’ambito del modello 770 Semplificato e deve comunque essere effettuata anche nel 770/2015;
- non ha alcuna rilevanza ai fini della precompilazione dei modelli 730.
Inoltre, tale previsione poteva comportare difficoltà nel reperimento dei dati entro il 9 marzo; analogamente al modello 770, infatti, i dati assicurativi INAIL da indicare nella Certificazione Unica sono riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93, quindi anche in relazione a soggetti diversi dai dipendenti o dai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che si possono non inviare le certificazioni relative al 2014 contenenti esclusivamente redditi esenti; si tratta, ad esempio, di particolari borse di studio o di assegni ricerca, oppure delle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, o da rappresentanze diplomatiche e consolari.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia del 15 gennaio scorso di approvazione della Certificazione Unica, non devono comunque essere inviate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia poiché il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
“Moderatamente soddisfatto” per la decisione resa nota ieri dalle Entrate, Gerardo Longobardi, Presidente del CNDCEC. Proprio in questi giorni, il Consiglio nazionale di categoria stava lavorando alla presentazione di un emendamento con cui chiedere la proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica. Una richiesta che, con ogni probabilità, sarebbe stata respinta, se non altro perché lo spostamento della scadenza del 9 marzo avrebbe comportato anche lo slittamento dell’arrivo del 730 precompilato: “Quantomeno, però – commenta Longobardi –, ci è stato consentito di presentare, entro il 9 marzo, solo i dati che dovranno poi confluire nella dichiarazione precompilata, così come avevamo chiesto (in alternativa alla proroga, ndr) sia durante l’audizione di qualche mese fa in Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria che nelle interlocuzioni degli ultimi giorni con MEF ed Entrate. La decisione di ieri è la riprova che il dialogo premia sempre”. Un dialogo che continuerà il prossimo martedì 17 febbraio, giorno in cui è previsto un incontro tra i rappresentanti dei commercialisti, il Viceministro all’Economia, Luigi Casero, e la Direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO

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