Ravvedimento possibile anche dopo il PVC

La Legge di stabilità ha introdotto importanti novità in tema di ravvedimento operoso. 
Al fine di potenziare il rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente infatti dal 1° gennaio 2015: 
- è possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche dopo lo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione dell’esercizio nel corso del quale è stata commessa la violazione; 
- con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Non si può versare con ravvedimento soltanto nel caso in cui sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione in via informatica o controllo formale; 
- in caso di dichiarazione integrativa con contestuale ravvedimento, si allungano i termini per l’accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento. 
In virtù delle novità introdotte, è inoltre da rilevare che la norma ha sancito l’abrogazione gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e dell’adesione ai PVC. 
È tuttavia previsto un periodo transitorio, grazie al quale, per tutto il 2015, sarà possibile ricorrere ancora a tali istituti, nonché al ravvedimento operoso. 
Dal 1° gennaio 2016 invece la strada obbligata sarà quella del ravvedimento. 
I chiarimenti di Telefisco
In occasione del consueto appuntamento annuale con Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una serie di importanti interrogativi sul tema del nuovo ravvedimento operoso. 
Il primo quesito attiene all’ipotesi in cui, al 1°gennaio 2015: 
- sia già stata contestata una violazione (ad esempio mediante emissione di PVC); 
- ma non siano stati ancora emessi atti accertativi, liquidatori o cartelle di pagamento. 
Ebbene, in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso al ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472. 
Il secondo quesito invece non riguarda la disciplina transitoria, ma la possibilità di ricorrere al ravvedimento nel caso in cui sia stato già emesso un avviso bonario. 
Più nello specifico, viene chiesto se l’emissione di una comunicazione di irregolarità, a seguito di controlli formali, precluda il ravvedimento solo sulle violazioni con la stessa rilevate, o impedisca, in toto, il ricorso alla nuova procedura. 
L’Agenzia delle Entrate, richiamando il precedente orientamento espresso con la circolare n. 18/E del 10 maggio 2011, ha chiarito che il contribuente può comunque ricorrere al ravvedimento operoso per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con la comunicazione di irregolarità. 
Il terzo e ultimo quesito posto riguarda gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni. 
Sebbene gli stessi non siano espressamente menzionati dalla norma, deve comunque ritenersi che rappresentino cause ostative del nuovo ravvedimento? 
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che debbano essere considerati comunque atti preclusivi del nuovo ravvedimento operoso in quanto sono, per loro natura, atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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