Reverse charge con confini incerti

L’inversione contabile vale solo per i servizi indicati dalla norma e relativi a edifici
Per il nuovo reverse charge nel settore edile è il momento del “fai da te”. Chi oggi si trova a dover emettere fattura per un’operazione astrattamente riconducibile a una delle prestazioni indicate dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto Iva (Dpr n. 633/72), deve capire come comportarsi correttamente, in attesa di eventuali indicazioni dell’amministrazione finanziaria.
Ecco allora un percorso per cercare di ridurre i rischi, confidando in una responsabile valutazione dei comportamenti che risulteranno difformi rispetto al futuro orientamento ufficiale.
Le prestazioni 
Il punto di partenza più sicuro è il dato normativo letterale. Al riguardo, non si può prescindere dal fatto che la norma individua determinate prestazioni che, in quanto «relative a edifici», sono assoggettate all’inversione contabile. Si tratta dei servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento. In assenza di indicazioni contrarie, quindi, queste prestazioni potrebbero essere considerate “ex se”, ossia in senso oggettivo. 
In quest’ottica, il richiamo ai codici Ateco (81.2 per le pulizie e 43 per l’edilizia specializzata) contenuto nella relazione tecnica alla legge di stabilità, potrebbe non essere decisivo, anche considerando che - nell’ambito della stessa norma - il legislatore ha inserito il riferimento a specifici codici proprio per delimitare l’ambito soggettivo del reverse charge (si tratta delle cessioni alla Gdo; norma non in vigore). In altri termini e in prima battuta, dovrebbe contare che la prestazione sia (o meno) qualificabile come un servizio di pulizia o di demolizione o d’installazione impianti o, ancora, di completamento, sempre che siano prestazioni relative a edifici.
La descrizione delle attività comprese nei vari codici, pertanto, può aiutare a individuare le prestazioni, fermo restando però che se nello stesso codice sono presenti prestazioni diverse da quelle indicate nella norma, queste non rientrerebbero nel regime dell’inversione. Per fare un esempio, se, nella categoria 43.21.01, è compresa, oltre all’installazione degli impianti elettrici, anche la loro manutenzione e riparazione, non trattandosi di operazioni comprese fra quelle indicate dalla norma, le stesse sarebbero escluse dal reverse charge.
Delle due l’una, insomma: o conta la prestazione nominata dalla norma oppure contano le prestazioni comprese in un certo codice attività. Se così fosse, però, allora occorrerebbe accettare, per coerenza, che rilevino tutte le attività di cui, per esempio, al codice 43 richiamato nella relazione tecnica, ivi comprese le prestazioni di trivellazione (43.13.00) o quelle di noleggio gru (43.99.02); il che, non pare proprio possibile, e fa propendere per la prevalenza del dato normativo.
Del resto, la stessa relazione tecnica considera innovativa l’introduzione dell’inversione contabile per i servizi di pulizia e le operazioni del settore energetico, mentre parla semplicemente di ampliamento dell’ambito soggettivo dell’inversione contabile per le altre prestazioni “edili”, con ciò intendendo (verosimilmente) che quelle individuate non sono più riferibili ai soli rapporti di subappalto.
Le Entrate potrebbero senz’altro adottare un diverso criterio. Ma si tratterebbe di un’interpretazione che - per quanto legittima - si discosterebbe dal dato normativo interno, che pare volutamente disallineato rispetto a quello comunitario (articolo 199, direttiva n. 2006/112): a livello europeo, infatti, proprio le manutenzioni/riparazioni relative a beni immobili sono comprese nel reverse charge.
Il concetto di edificio 
In ogni caso, un approccio basato sul significato letterale della disposizione potrebbe essere utile anche per risolvere altre questioni. Così è per la nozione di «edificio». Poiché il legislatore ha deciso di discostarsi dalla norma comunitaria che fa riferimento alle prestazioni relative a «immobili» (nozione cui, secondo le indicazioni del regolamento Ue n. 1042/2013, sono riconducibili non solo gli edifici, ma anche parti del suolo), se ne dovrebbe dedurre che rientrino nel reverse charge solo i servizi strettamente collegati a un edificio inteso come «fabbricato» (risoluzione n. 46/E/98). In tale prospettiva, ad esempio, non ricadrebbero nell’inversione contabile né gli interventi d'installazione di impianti d’lluminazione viaria, né tantomeno quelli per un impianto di depurazione delle acque di una piscina. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli Massimo Sirri
LA NORMA
L'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr n. 633/72 stabilisce che il reverse charge si applica anche «alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»
L'INTERPRETAZIONE
La norma estende il reverse charge ad alcune tipologie di servizi relativi a edifici. Si nota innanzitutto che non è prevista alcuna limitazione ai rapporti di subappalto. Altro punto fermo è rappresentato dal fatto che vi rientrano “solo” (determinate) prestazioni di servizi, e quindi non le cessioni di beni, anche con posa in opera. La norma fornisce un elenco di prestazioni che, in alcuni casi, non sono facilmente identificabili. Tutte le prestazioni devono però essere relative ad edifici: ci può chiedere se l'uso del termine «edifici» anziché «immobili» sia voluto
I CASI PRATICI
Il reverse charge si applica
prestazioni di pulizia di edifici, sia di interni che di esterni
installazione di impianti
elettrici, idraulici (gas, acqua e fognatura), condizionamento, antifurto, antincendio, anche previa rimozione di impianti già esistenti
demolizione di edifici, o parti di essi, che consistono, di fatto, nella rimozione o smantellamento di strutture preesistenti
lavori di completamento, nei quali rientrano le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione (posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con altri materiali come parquet, moquette, carta da parati, levigatura di pavimenti, carpenteria per finitura e di isolamento acustico). Dovrebbe rientrare la pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
rapporti tra appaltatore e committente, in relazione ai servizi rilevanti
Il reverse charge non si applica
prestazioni verso privati
prestazioni verso condomìni (non soggetti passivi)
prestazioni rese da professionisti (consulenze)
cessione con posa in opera: da qui la necessità di distinguerla da prestazioni di appalto o di mera posa in opera. In base agli orientamenti della Corte di Giustizia Ue, il primo requisito da verificare perché si abbia cessione con posa in opera è la prevalenza (economica) del “dare” rispetto al “fare”. Conta però anche la volontà delle parti. In caso di dubbi, andrebbero considerati anche altri aspetti quali quelli correlati alle garanzie offerte e alle responsabilità del cedente/prestatore. Ad esempio, si ha vendita con posa in opera quando si provvede alla mera sostituzione di una caldaia
L'applicazione del reverse charge è incerta
installazione di impianti di  illuminazione stradale perché non relativi ad «edifici»
manutenzioni, in quanto non espressamente richiamate
prestazioni che rientrano tra quelle di completamento di edifici, in fase di realizzazione o meno di questi ultimi
prestazioni di pulizia di strade, piazzali, piscine, cisterne in quanto non relative a «edifici»;
i servizi di raccolta di rifiuti da demolizione e di disinfezione e disinfestazione di edifici, in quanto non rientranti nel concetto di «pulizia»;
installazione nei cantieri di edifici, prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea

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