Reverse charge, fatture integrate per i regimi a forfait

Il nuovo reverse charge coinvolge molte imprese e professionisti più di quanto non accadesse in passato ed inoltre rende debitori di Iva soggetti che prima non lo erano.
La procedura dell’inversione contabile già in vigore al 31 dicembre 2014 e tuttora operante, prevista per alcune operazioni, coinvolge un debitore dell’imposta (e cioè il soggetto che riceve la fattura senza applicazione dell’Iva) che applica generalmente il regime ordinario Iva, senza limiti alla detrazione e quindi il reverse charge non genera alcun debito di imposta.
Infatti per le prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia già previste nella lettera a) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto Iva, il reverse charge si applica dal terzo soggetto della filiera e cioè dal subappaltatore; quindi il debitore d’imposta è l’appaltatore il quale generalmente detrae interamente l’Iva risultante dalle annotazioni fra gli acquisti. Per i soggetti in regime ordinario le fatture ricevute in reverse charge ed integrate dell’Iva, che devono essere registrate nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, impattano l’imposta e nulla è dovuto all’erario. 
Invece per le operazioni soggette a reverse charge dal 1 gennaio 2015 quali le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, l’inversione contabile ai fini Iva coinvolge anche il committente poiché si applica in ogni caso quando essa è effettuata a favore di soggetti passivi.
Quindi ad esempio un medico, o qualsiasi altro soggetto che effettua operazioni esenti da Iva, che ha affidato ad una impresa le pulizie dello studio, riceve la fattura non soggetta ad Iva, deve integrarla dell’Iva e registrarla sia nel registro degli acquisti che vendite; però siccome il predetto soggetto non ha il diritto alla detrazione, dovrà versare periodicamente l’imposta, adempimento che prima non faceva; per di più perde l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva.
Analoga situazione si presenta per un imprenditore agricolo che opera nel regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr n. 633/72 per il quale non opera la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e quindi se ad esempio ha appaltato l’installazione di un impianto elettrico dovrà versare l’Iva all'erario. La norma non prevede l’ipotesi in cui l’agricoltore committente sia in regime di esonero Iva (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) il quale fra l’altro è esonerato dai versamenti. In base al dato letterale della norma l’agricoltore esonerato dovrebbe fare nulla, ma però tale situazione intralcia il sistema. Si osserva che in ordine agli adempimenti Iva l’agricoltore esonerato si trova in una situazione analoga ai contribuenti minimi/forfettari per i quali però la norma prevede espressamente che tali soggetti, versano l’Iva sugli acquisti in reverse charge.
I contribuenti minimi (articolo 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) ed i nuovi forfetari (comma 54 e seguenti, legge n. 190/2014), emettono fattura senza applicazione dell’imposta ma segnalando che applicano il particolare regime; quindi il committente non deve integrare la fattura. Invece per le fatture di acquisto essi risultano debitori di imposta ed ai sensi del comma 100 della legge n. 244/2007 e comma 60 della legge n. 190/2014 integrano le fatture ricevute in reverse charge e versano l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Non meno complicata è la situazione degli enti non commerciali, come i Comuni, che svolgono prevalentemente una attività istituzionale ed anche una attività commerciale. Questi soggetti dovranno comunicare al prestatore di un servizio rientrante nella inversione contabile la percentuale di incidenza della attività istituzionale per la quale l’Iva viene addebitata nei modi ordinari e di quella commerciale per la quale invece l’ente committente integrerà la fattura. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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