Reverse charge: servono certezze!

È ormai tempo di fornire soluzioni concrete alle imprese e ai professionisti che si trovano a dover gestire l’estensione del reverse charge nel settore edile. L’Amministrazione Finanziaria deve urgentemente intervenire a dissipare i dubbi sulla concreta applicazione dalla nuova lett. a-ter), co. 6, D.P.R. 633/1972 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. 
La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e ancora siamo in attesa di chiarimenti sul concetto di edificio, sulle prestazioni da assoggettare a reverse charge, ecc. In un nostro precedente intervento (vedi Reverse charge: estensione al settore edile. Casi pratici) abbiamo fornito la nostra interpretazione della norma, sebbene ci si muova nelle sabbie mobili. 
Niente sanzioni – La prima questione che ci preme sottolineare è quella relativa alle sanzioni. Siamo convinti nel sostenere che, data l’incertezza normativa e compatibilmente con l’art. 10 dello Statuto del contribuente, non saranno applicabili sanzioni fino all’emanazione di una circolare chiarificatrice. 
Ci conforta in tal senso la recente circolare sullo split payment, nella quale l’Amministrazione Finanziaria precisa che data l’incertezza applicativa, in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015 (giorno precedente alla pubblicazione della C.M. 1/E/2015) ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni. 
Stessa soluzione dovrebbe essere adottata per il reverse charge, sempre a condizione che il contribuente che abbia emesso fattura con l’indicazione dell’IVA (in luogo dell’adozione del reverse charge) abbia provveduto a ricomprendere tale IVA nella liquidazione periodica o in caso di emissione di fattura in reverse charge (in luogo dell’indicazione dell’IVA) il destinatario adempia correttamente le formalità previste. 
Si applica a tutti i rapporti B2B – Una delle poche certezze è che per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Ad esempio, se un’impresa eroga servizi di pulizia a un condominio dotato del solo codice fiscale, il reverse charge non potrà trovare applicazione. 
Quali prestazioni ricomprendere? – Sulla questione si sono ormai creati due diversi orientamenti: uno che sostiene che coerentemente al dettato normativo le prestazioni da assoggettare al reverse charge sono esclusivamente quelle “di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”; altro orientamento sostiene invece che la prestazione di servizi deve rientrare fra quelle prestazioni individuate dai gruppi di codici ATECO richiamati nella relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015. 
A nostro avviso, dovrebbe prevalere la seconda posizione, a patto che le prestazioni in questione siano relative ad edifici. 
Il caso più spinoso è certamente quello della manutenzione degli impianti. Nel definire l’ambito oggettivo di estensione del reverse charge nel settore edile, il Legislatore ha fatto riferimento all’installazione di impianti e non alla loro manutenzione. Tuttavia, i codici fanno riferimento anche, ad esempio, che alla manutenzione di impianti elettrici, elettronici ed idraulici. A nostro avviso, compatibilmente con i codici ATECO, anche alla manutenzione degli impianti dovrebbe essere applicato il reverse charge sempreché la prestazione si riferisca a un edificio. 
Cessione con posa in opera – Nel caso di cessione di impianti con relativa installazione, con prevalenza del dare sul fare, non potrà trovare applicazione il reverse charge, in quanto quest’ultimo trova applicazione per le prestazioni di servizi. Nel caso di specie siamo invece di fronte ad una cessione di beni. 
Ad esempio, in caso di cessione con installazione di caldaia non può applicarsi il reverse charge, ma si dovrà fatturare tutto con IVA considerando l’operazione una cessione. 
L’appalto con più prestazioni - Da determinare le corrette modalità da fatturazione per i contratti di appalto che comprendono sia operazioni da assoggettare al reverse charge sia operazioni da escludere dall’ambito applicativo del reverse charge. 
Si tratta, in questo contesto, di capire se si è in presenza di un’unica prestazione oppure di due (o più) prestazioni (da considerare, se del caso, in modo distinto ai fini del reverse charge).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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