Rimborsi Iva, modifiche con scadenze diverse

Per i rimborsi Iva è sempre possibile presentare dichiarazione integrativa con termine lungo per correggere l’omessa o la non regolare apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa. La correzione della scelta originaria può avvenire, invece, solo entro novanta giorni.
Il nuovo articolo 38-bis del Dpr n. 633/72 introdotto dal decreto semplificazioni, consente ai contribuenti che chiedono a rimborso una somma superiore a 15mila euro di presentare, alternativamente, garanzia o dichiarazione con visto o con sottoscrizione dell’organo di revisione contabile (sottoscrizione alternativa), accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 38-bis. Se il contribuente, invece, è un soggetto considerato a rischio (comma 4), sarà necessario presentare sempre la garanzia. Esclusi tali ultimi soggetti e quelli con rimborso non superiore a 15mila euro, il sesto comma dell’articolo 38-bis prevede, per tutti gli altri, che non è obbligatoria l’apposizione del visto o la sottoscrizione cosidetta alternativa, quando viene presentata la garanzia.
Può capitare, però, che il contribuente abbia necessità di variare la propria scelta operata in sede di dichiarazione contenente la richiesta di rimborso: si pensi alla iniziale richiesta di un somma inferiore a 15mila euro, per cui non vi è alcuna garanzia da presentare e alcun visto, e alla successiva variazione in una somma che supera tale soglia. In questo caso la circolare dell’Agenzia n. 32/E/2014 ribadisce quanto già chiarito nella circolare n. 1/2010 con riferimento alle compensazioni Iva, ossia che tale modifica può avvenire solo entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, in quanto si tratta di una modifica di scelta. Nel caso in cui questo cambio di scelta faccia scattare l’obbligo di apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa, il contribuente dovrà provvedere anche a farli apporre nell’integrativa.
Diverso è il caso in cui il contribuente non operi alcun cambiamento di scelta, ma semplicemente debba provvedere alla correzione della mancata o non regolare apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa. In tale caso, come chiarito dalla circolare n. 32/E, «il contribuente può correggere l’omissione o l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni», aprendo, quindi, a un termine più ampio.
Così se accade, per esempio, che nella dichiarazione contenente il rimborso superiore a 15mila euro, manchi sia il visto che la sottoscrizione alternativa, il contribuente potrà correggere l’errore presentando una dichiarazione integrativa anche oltre il termine breve di novanta giorni previsto per le modifiche di scelta.
La discriminante per determinare se scatta il termine breve o quello più lungo, sta, dunque, nell’individuare se il contribuente pone in essere una correzione della “scelta” effettuata nella precedente dichiarazione (termine breve) ovvero una “mera” integrazione di una dimenticanza, come quella consistente nell’apposizione del Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

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