Scissione solo per le operazioni fatturate

Lo split payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa in base all’articolo 21 del Dpr 633/72.
Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale; sono inoltre esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso scontrino o documento non fiscale nonché le operazioni dei soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità semplificate di certificazione.
Restano anche escluse dal nuovo regime quelle che la circolare 1/E/15 definisce «le piccole spese dell’ente pubblico», semprechè, parrebbe di intendere, esse non siano documentate da fattura intestata all’ente medesimo; si tratta, di fatto, delle spese operate per il tramite del fondo economale. 
Sul punto, peraltro, potrebbero essere sviluppate considerazioni ulteriori nel solco tracciato da Avcp in tema di tracciabilità (determinazione n.4/11): poiché gli acquisti legittimamente operati per il tramite del fondo economale sono operazioni che – giuridicamente – si qualificano come contratti di diritto privato, stipulati fra il fornitore ed una persona fisica specificamente a ciò autorizzata dall’ente pubblico, non siamo in presenza di cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di un ente pubblico con la conseguenza che non trovano applicazione le diverse disposizioni dettate per gli acquisti dell’ente pubblico: né quelle che obbligano all’emissione del mandato di pagamento a favore del beneficiario, né quelle in materia di tracciabilità e di Durc, né quelle in materia di fatturazione elettronica e di split payment.
Il ragionamento esposto potrebbe trovare ulteriore validità riflettendo sul fatto che la definizione dell’ambito oggettivo di applicazione della norma afferente lo split payment viene operata sulla base della ratio legis sottostante: contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva. In tale contesto devono conseguentemente trovare soluzione le molte altre casistiche non espressamente richiamate da questa prima circolare esplicativa. Parimenti, restano esluse dalle regole dello split payment le fatture emesse per operazioni alle quali si applicano regimi Iva speciali: si pensi al regime del margine, a quello dell’editoria e a quello tipico delle agenzie di viaggi, fermo restando, per queste ultime, l’assoggettamento con riferimento alle fatture in regime ordinario (ad esempio per le commissioni).
Nulla è stato detto, né poteva essere detto, in ordine al problema delle associazioni sportive in regime di legge 398/91: alle fatture emesse da tali associazioni si applica dunque lo split payment e viene conseguentemente annullato il beneficio che esse potevano trarre dall’abbattimento forfettario sull’Iva incassata di cui avrebbero fruito.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Parodi

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